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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della sentenza che li aveva condannati per riciclaggio (e, per Falasca, anche per la specifica violazione prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). Meli ha denunciato carenze di motivazione circa la sua responsabilità (contestando la sufficienza dell'ammissione di aver partecipato allo smontaggio della vettura), la qualificazione come reato consumato e la mancata valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti ai fini della determinazione della pena. Falasca ha contestato la mancanza di prova della consapevolezza sulla provenienza furtiva del veicolo, la mancata derubricazione ai sensi dell'art. 648 c.p., la mancata considerazione dell'ipotesi tentata, la mancata valutazione della violazione territoriale ex d.lgs. n.159/2011 e carenze motivazionali nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione logica e persuasiva: il reato di riciclaggio, essendo a consumazione anticipata, si perfeziona con attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (es. smontaggio di parti di autovettura), per cui la condotta contestata era correttamente qualificata e provata. Le doglianze sulle doglianze di merito sono state considerate mere riletture non ammissibili in cassazione; analogamente la determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata e nella discrezionalità del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; applicata per qualificare la partecipazione dei concorrenti alle condotte riciclatorie.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio; la Corte ha ribadito che il reato è a consumazione anticipata e si perfeziona con atti volti a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni (es. smontaggio di parti d'auto).

  • art. 71 d.lgs. n. 159/2011

    art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011

    Rinvio interpretativo nell'ambito delle misure antimafia e della disciplina sui beni/attività; citato nel capo di imputazione assieme alle norme penali per la contestazione.

  • art. 99 cod. pen.

    art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Regole sulla recidiva e determinazione della pena; i ricorrenti contestavano la mancata risposta sulle deduzioni relative alla recidiva e alle attenuanti, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159/2011

    art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159/2011

    Norma applicata al solo Falasca in relazione a specifiche violazioni previste dal d.lgs. 159/2011; contestata ma confermata in sede di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi di motivazione della sentenza; i ricorrenti denunciarono difetto di motivazione ma la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e adeguata.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Motivi di impugnazione per motivazione viziata; la censura è stata considerata generica e inammissibile se mira al riesame di merito.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante generica; i ricorrenti chiedevano esclusione/valutazione diversa ma la Corte ha ritenuto la valutazione del giudice di merito adeguata.

  • art. 69 cod. pen.

    Determinazione della pena in presenza di circostanze; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, purché motivata.

  • art. 56 cod. pen.

    Tentativo; le eccezioni sulla configurazione di tentativo sono state respinte perché la Corte d'appello ha ritenuto perfezionata la condotta riciclatoria con lo smontaggio.

  • art. 72, comma secondo, d.lgs. n. 159/2011

    art. 72, comma secondo, d.lgs. n. 159/2011

    Rilevanza territoriale/violazione geografica contestata a Falasca; la Corte ha ritenuto sufficiente la valutazione di merito sulla consapevolezza e sulla responsabilità personale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Recidiva specifica e sue conseguenze sulla pena; invocata dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena e sulla funzione della motivazione nella fissazione della pena di base e nella graduazione per circostanze; citati per confermare la discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il reato di riciclaggio (art. 648-bis) è considerato a consumazione anticipata: attività rivolte a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (p.es. smontaggio di un veicolo) possono integrare il reato consumato.
  • Le censure sulla motivazione sono inammissibili in cassazione se si limitano a proporre una diversa valutazione del merito già motivata dal giudice di appello; è necessario indicare specifici vizi logici o normativi.
  • La prova della consapevolezza dell'illiceità è essenziale solo se la difesa solleva dubbi specifici e motivati; la mera presenza fisica o collaborazione materiale può essere ritenuta elemento probatorio se adeguatamente valutata dal giudice di merito.
  • Le doglianze relative alla qualificazione del fatto (consumato vs tentato) devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito: quando la condotta materiale mostra attività idonee ad ostacolare l'identificazione, la consumazione è ravvisabile.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se emerge illogicità, arbitrarietà o insufficiente motivazione.
  • Motivi reiterativi o già valutati in grado di appello sono normalmente inammissibili in cassazione se non contengono nuovi profili di diritto specifici.

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