Cassazione Penale, Sentenza n. 17469/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Giudice di pace di Roma (che lo aveva condannato a multa). Il motivo principale era che il Tribunale, ricevuto l'appello, invece di dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., avrebbe dovuto applicare l'art. 568, comma 5, c.p.p.: cioè riconoscere la sostanza del rimedio (era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica del decreto di citazione al difensore) e trasmettere gli atti al giudice competente (trasformando o comunque riconducendo l'impugnazione al rimedio idoneo), e non estinguere il gravame per l'errata qualificazione/formale del mezzo impugnatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma (affinché altra sezione celebri il giudizio di gravame). La Corte ha precisato che l'annullamento riguarda l'ordinanza impugnata e non la sentenza del Giudice di pace, atteso che il perimetro del giudizio era limitato alla sola ordinanza. La Corte ha richiamato il principio di conservazione del mezzo di impugnazione: l'errore qualificatorio o la proposizione dell'impugnazione al giudice ritenuto incompetente non comportano di per sé inammissibilità, ma impongono la trasmissione degli atti al giudice competente, salvo che il provvedimento sia oggettivamente non impugnabile.
Norme richiamate
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-bis e 5-ter
Norma sostanziale che definisce il reato per cui il ricorrente era stato condannato; utilizzata per qualificare il fatto oggetto del processo, non per la questione processuale affrontata dalla Corte.
art. 593, comma 3, codice di procedura penale
Prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda; il Tribunale aveva motivato l'inammissibilità dell'appello con questa norma, ma la Corte ha ritenuto che ciò non escluda l'applicazione dell'art. 568, comma 5, se l'impugnazione può essere ricondotta a un diverso rimedio.
art. 568, comma 5, codice di procedura penale
l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente
La Corte interpreta la norma in senso conservativo del mezzo di impugnazione: l'errore nella qualificazione o la proposizione al giudice apparentemente incompetente non comportano inammissibilità, ma obbligano il giudice adito a trasmettere gli atti al giudice competente (anche senza formale provvedimento giurisdizionale).
art. 591, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
"quando il provvedimento non è impugnabile"
Indica il limite all'operatività dell'art. 568, comma 5: se il provvedimento è oggettivamente non impugnabile, non è possibile ricondurre l'impugnazione a diverso rimedio; nel caso di specie tale limite non operava.
art. 581, codice di procedura penale
Stabilisce i requisiti di forma dell'impugnazione a pena di inammissibilità; la Corte osserva che l'indicazione del giudice ad quem non è fra tali requisiti, rafforzando l'obbligo di trasmissione quando l'impugnazione è proposta al giudice ritenuto incompetente.
art. 620, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
Norma che consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio l'atto impugnato quando l'annullamento non richiede decisione di merito ulteriormente devoluta a giudice di merito; la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale e ha ordinato la trasmissione degli atti.
art. 623, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Richiamata per l'indicazione di dove ripetere il giudizio di gravame (altra sezione della stessa Corte di appello o alla Corte di appello più vicina) in caso di annullamento dell'ordinanza che abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudice adito deve privilegiare il principio di conservazione del rimedio impugnatorio: l'errore nella qualificazione dell'impugnazione o la sua proposizione a giudice apparentemente incompetente non comportano automaticamente inammissibilità.
- Se l'impugnazione è proposta a giudice incompetente e il provvedimento è astrattamente impugnabile con altro rimedio, il giudice adito deve trasmettere gli atti al giudice competente (la trasmissione può avvenire anche con atto amministrativo e non richiede sempre un provvedimento giurisdizionale formale).
- L'unico limite alla trasmissione prevista dall'art. 568, comma 5, è l'oggettiva non impugnabilità del provvedimento (art. 591, comma 1, lett. b.); se il provvedimento è impugnabile con altro rimedio, l'inammissibilità formale non è la via corretta.
- Nel caso di sentenze soggette in via astratta a ricorso per cassazione, anche se la parte ha proposto un altro tipo di impugnazione, il giudice dell'appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione senza valutare la ricomposizione del rimedio e la trasmissione degli atti.
- L'annullamento della sola ordinanza che ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità non comporta automaticamente l'annullamento della sentenza di primo grado: il giudizio della Corte si limita al provvedimento impugnato e spesso si deve procedere alla trasmissione per celebrare il gravame davanti al giudice competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17442/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17444/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17446/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17447/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17448/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17449/2022 del 04/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →