Sentenza n. 2725/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza n. 3010/2023 pubblicata il 17.05.23, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, nel procedimento n. 02140/2020 REG.RIC, notificata il 23.05.2023 e non impugnata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3010/2023, recante condanna al risarcimento del danno da ritardo nell'assunzione a tempo indeterminato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato n. 3010/2023. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente al ritardo nell'assunzione a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente, disponendo che l'amministrazione formulasse, entro novanta giorni, una proposta di liquidazione secondo i criteri indicati e procedesse al pagamento. Decorso inutilmente il termine, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato mediante il pagamento della somma dovuta entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza. Ha precisato i criteri di liquidazione: il risarcimento costituisce debito di valore; la componente retributiva è pari al 50% della retribuzione tabellare annua lorda prevista dal CCNL Scuola, con esclusione degli emolumenti accessori eventuali; TFR e contributi previdenziali e assicurativi devono essere calcolati sull'importo integrale della retribuzione; il periodo va dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire l'assunzione per l'anno scolastico 2017/2018 al 31 agosto 2018; la somma deve essere rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, con interessi legali sul capitale progressivamente rivalutato dalla pubblicazione della sentenza di cognizione fino al saldo. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, per l'esecuzione entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata inoltre applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma capitale, aggiuntiva rispetto agli interessi legali dovuti sul credito, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino al pagamento o, in alternativa, fino all'insediamento del commissario. Le spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; la ricorrente vi ha fatto ricorso a fronte dell'inerzia dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente l'applicazione di una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità può essere applicata anche a obbligazioni pecuniarie e, nel caso concreto, è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma capitale.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Costituisce il meccanismo utilizzato nella sentenza di cognizione per demandare all'amministrazione la proposta di pagamento di una somma determinata secondo criteri stabiliti dal giudice.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Individua il termine per la presentazione dell'istanza documentata relativa alle spese della funzione commissariale.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, il giudice deve imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato secondo il contenuto precettivo e i criteri di liquidazione stabiliti dalla sentenza passata in giudicato, senza modificarne la portata.
- Quando il giudicato riconosce un risarcimento parametrato a una chance perduta, la percentuale riconosciuta costituisce il coefficiente probabilistico da applicare alla componente retributiva; le voci espressamente qualificate come integrali devono invece essere calcolate sull'intera retribuzione di riferimento.
- Il risarcimento parametrato a una perdita patrimoniale futura o a una chance costituisce debito di valore: la somma deve essere rivalutata anno per anno e gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale progressivamente rivalutato secondo i criteri indicati nel titolo giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche prevedendo la facoltà di delega, ponendo le relative spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie e può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma capitale, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti sul credito.
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