Ordinanza n. 203/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026: - del Decreto Rettorale emesso il 24 settembre 2025 30645/25 ricevuto il 6 ottobre 2025 e del verbale del provvedimento disciplinare n. 0101813/25 ricevuto data 20 ottobre 2025; - della Delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2025 dell'Università Studi di Milano e degli atti conseguenti, connessi e conseguenziali in cui è stato sospeso per tre anni da attività universitaria presso Unimi e per sei mesi presso altre università; nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2025, per ottenere l’accesso ai documenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 21 gennaio 2026: del Decreto Rettorale emesso il 24 settembre 2025 30645/25 ricevuto il 6 ottobre 2025 e del Verbale del provvedimento disciplinare n. 0101813/25 ricevuto data 20 ottobre 2025 della Delibera del Senato Accademico del 16-09-2025 dell'Università Studi di Milano e degli atti conseguenti. connessi e conseguenziali (blocco ammissione a Cdl Medicina) del rifiuto silenzio di accesso atti (ricevuta il 23-12-2025) e atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dalle attività universitarie per tre anni presso l'Università degli Studi di Milano e per sei mesi presso altre università, nonché blocco dell'ammissione al corso di laurea in Medicina e silenzio sull'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, il decreto rettorale, il verbale del provvedimento disciplinare e la delibera del Senato Accademico con cui gli è stata applicata la sospensione dalle attività universitarie. Con ulteriori motivi aggiunti ha contestato il blocco dell'ammissione al corso di laurea in Medicina e il silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti. Nell'odierna fase cautelare ha chiesto l'adozione di misure cautelari e la revoca o modifica della precedente ordinanza cautelare n. 49 del 14 gennaio 2026, sostenendo, tra l'altro, che dichiarazioni rese oralmente dalla difesa erariale avrebbero indotto il giudice in errore di fatto. Ha inoltre chiesto il rinvio della camera di consiglio, deducendo la necessità di acquisire documenti, l'esistenza di un tentativo di composizione bonaria e la necessità di organizzare l'attività probatoria.
La decisione
Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di rinvio della camera di consiglio, rilevando che il rinvio è ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali e di gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali del diritto di difesa. Nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato la rilevanza dei documenti richiesti ai fini della decisione cautelare; le eventuali censure derivanti dalla futura ostensione avrebbero potuto essere dedotte con motivi aggiunti; il tentativo di composizione bonaria era stato genericamente affermato e l'individuazione di testimoni o la necessità di organizzazione probatoria non erano sufficienti. Quanto alla nuova domanda cautelare, il TAR l'ha dichiarata inammissibile perché riproponeva censure già formulate e già esaminate nelle precedenti ordinanze cautelari nn. 49 del 14 gennaio 2026 e 150 del 4 febbraio 2026, senza allegazione di fatti sopravvenuti o di fatti anteriori conosciuti successivamente. L'istanza di revoca o modifica dell'ordinanza n. 49 è stata respinta: l'errore rilevante ai fini della revoca fondata sull'art. 58, comma 2, c.p.a. e sull'art. 395 c.p.c. deve essere decisivo e causalmente collegato alla decisione; il ricorrente non ha dimostrato tale rilevanza. Inoltre, il fatto dedotto, relativo alla pendenza di altro giudizio promosso dal medesimo ricorrente, non poteva qualificarsi come fatto anteriore conosciuto solo successivamente, poiché era necessariamente noto alla parte. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, in favore dell'Università e del Ministero, in solido.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente nel giudizio amministrativo.
art. 58 c.p.a.
Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare; la revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.
La riproposizione della domanda cautelare o la revoca/modifica del provvedimento cautelare presuppongono mutamenti delle circostanze, fatti anteriori conosciuti successivamente oppure, per la revoca, i presupposti della revocazione; non è sufficiente riproporre censure già esaminate.
art. 395, comma 1, nn. 1) e 4), c.p.c.
L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve essere decisivo per la pronuncia e deve sussistere un rapporto causale tra l'erronea presupposizione e la decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati personali particolari del ricorrente, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La riproposizione di una domanda cautelare è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate dal giudice senza allegare mutamenti delle circostanze o fatti anteriori conosciuti successivamente, ai sensi dell'art. 58, comma 1, c.p.a.
- La revoca o modifica di un'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. richiede la dimostrazione di un mutamento delle circostanze, di un fatto anteriore conosciuto successivamente oppure di una causa di revocazione prevista dall'art. 395 c.p.c.; la mera prospettazione di un errore non dimostrato non è sufficiente.
- L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve essere decisivo e causalmente incidente sulla pronuncia; grava sulla parte che lo deduce l'onere di dimostrarne la concreta rilevanza rispetto al contenuto della decisione cautelare.
- Un fatto anteriore non può fondare la revoca ai sensi dell'art. 58, comma 1, c.p.a. quando era necessariamente noto alla parte che lo invoca al momento dell'adozione del provvedimento cautelare.
- Il rinvio della camera di consiglio può essere disposto solo per situazioni eccezionali e gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali del diritto di difesa; la generica richiesta di documenti, la pendenza di trattative bonarie non confermate e la necessità di organizzare l'attività probatoria non sono sufficienti.
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