Parere n. 143/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS-, genitori del minore -OMISSIS-, contro -OMISSIS- di -OMISSIS-, per l’annullamento: 1) della determinazione n. 451 del 30 marzo 2025 avente ad oggetto: “Assegni di cura a valere sul FNA 2023 - Approvazione avviso pubblico e modello di domanda”; 2) della determinazione n. 1109/2025 del 3 luglio 2025, mai notificata, di “Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.845/2025 del 28.05.2025”; 3) della determinazione n. 707/2025 dell’8 maggio 2025, mai notificata, di “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”; 4) della determinazione n. 845/2025 del 28 maggio 2025, mai notificata, di “Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.707/2025 del 08.05.2025”; 5) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo; nonché e per del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE e con riduzione dell’assegno di cura da erogare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’avviso pubblico e delle graduatorie relative agli assegni di cura a valere sul FNA 2023, nonché richiesta di riconoscimento dell’assegno di cura per l’annualità 2025.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione n. 451 del 30 marzo 2025, relativa all’approvazione dell’avviso pubblico e del modello di domanda per gli assegni di cura a valere sul FNA 2023, nonché le successive determinazioni di approvazione, rettifica e sostituzione della graduatoria degli ammessi al beneficio. Hanno chiesto inoltre l’accertamento del diritto del minore, qualificato come disabile gravissimo ed eleggibile, all’erogazione dell’assegno di cura per l’annualità 2025. I motivi dedotti riguardano la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, del Piano sociale regionale 2022-2024, degli artt. 2 e 3 del d.m. 26 settembre 2016, della DGR 70/2024 e dell’allegato B alla DGRC n. 121/2023, come modificato dalla DGRC n. 70 del 22 febbraio 2024, nonché eccesso di potere, travisamento dei fatti e lesione del legittimo affidamento e del principio di buon andamento. In particolare, i ricorrenti contestano il modo apodittico con cui l’amministrazione avrebbe valutato le attestazioni ISEE e la riduzione dell’importo dell’assegno di cura.
Il parere
La Sezione non ha esaminato né la domanda cautelare né il merito del ricorso, rilevando che mancava la relazione ministeriale necessaria per la trattazione dell’affare. Ha disposto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria definitiva e documentata, comprensiva delle eventuali osservazioni dei ricorrenti. La relazione dovrà essere previamente rimessa ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata; la trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.
Osservazioni
Relazione ministeriale e istruttoria
In assenza della relazione ministeriale non possono essere esaminate né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere una relazione istruttoria definitiva e documentata entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.
Contraddittorio sulla relazione
La relazione ministeriale deve essere rimessa ai ricorrenti, ai quali deve essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare eventuali osservazioni.
Conseguenze del mancato adempimento
In caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024
È invocato dai ricorrenti quale parametro di legittimità degli atti relativi agli assegni di cura; il parere interlocutorio non ne valuta ancora l’applicazione.
DGR 66 del 14 febbraio 2023
È richiamata dai ricorrenti in relazione al Piano sociale regionale 2022-2024; ogni valutazione è riservata.
artt. 2 e 3 d.m. 26 settembre 2016
Sono indicati dai ricorrenti come norme violate dagli atti impugnati; il merito della censura non è stato esaminato.
DGR 70/2024
È richiamata quale parametro regionale contestualmente all’allegato B della DGRC n. 121/2023; il parere non formula una valutazione definitiva.
allegato B DGRC n. 121/2023, come modificato dalla DGRC n. 70 del 22 febbraio 2024
È invocato dai ricorrenti in relazione ai criteri applicati per la graduatoria e per la determinazione dell’assegno; la questione resta impregiudicata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando manca la relazione ministeriale necessaria alla ricostruzione documentata dei fatti e delle posizioni dell’amministrazione, il Consiglio di Stato può sospendere l’esame sia della domanda cautelare sia del merito e disporre specifici incombenti istruttori.
- La relazione istruttoria richiesta all’amministrazione deve essere definitiva e documentata e deve essere sottoposta al ricorrente, al quale deve essere garantito un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni.
- L’ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la decisione del ricorso, che può essere adottata sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Ricorso straordinario sugli assegni di cura FNA 2023
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dai genitori di un minore con disabilità gravissima contro gli atti di un’amministrazione locale relativi all’avviso pubblico e alle graduatorie per gli assegni di cura finanziati a valere sul FNA 2023. Il ricorso è stato notificato il 30 luglio 2025 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 1° ottobre 2025, con domanda cautelare e richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
Atti impugnati e domanda
Sono state impugnate:
- la determinazione n. 451 del 30 marzo 2025, recante l’approvazione dell’avviso pubblico e del modello di domanda;
- la determinazione n. 707/2025 dell’8 maggio 2025, di approvazione della graduatoria degli ammessi;
- la determinazione n. 845/2025 del 28 maggio 2025, di rettifica e sostituzione della graduatoria;
- la determinazione n. 1109/2025 del 3 luglio 2025, avente analogo contenuto di rettifica e sostituzione;
- ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o connesso.
I ricorrenti hanno chiesto anche il riconoscimento del diritto del minore, ritenuto eleggibile, all’erogazione dell’assegno di cura per l’annualità 2025, contestando la valutazione delle attestazioni ISEE e la riduzione dell’importo del beneficio.
Motivi dedotti
Le censure riguardano la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, del Piano sociale regionale 2022-2024, degli artt. 2 e 3 del d.m. 26 settembre 2016, della DGR 70/2024 e dell’allegato B alla DGRC n. 121/2023, come modificato dalla DGRC n. 70 del 22 febbraio 2024.
Sono inoltre dedotti eccesso di potere, travisamento dei fatti, violazione del legittimo affidamento e del buon andamento della pubblica amministrazione. Secondo i ricorrenti, la graduatoria sarebbe stata formata in modo apodittico con riguardo alle attestazioni ISEE e l’assegno sarebbe stato illegittimamente ridotto.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che nel fascicolo mancava la relazione ministeriale. Tale mancanza impedisce, allo stato, l’esame sia della domanda cautelare sia del merito del ricorso. Il Consiglio di Stato non ha quindi formulato valutazioni sulla legittimità dell’avviso, delle graduatorie, dei criteri ISEE o della riduzione dell’assegno.
Incombenti istruttori
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere alla Sezione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria definitiva e documentata. La relazione deve comprendere anche le eventuali osservazioni dei ricorrenti; a tal fine deve essere previamente rimessa loro, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni.
In caso di mancato e ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Esito e prosecuzione
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori, sospeso nelle more l’emanazione del parere definitivo e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente lasciata impregiudicata.
La Segreteria è stata incaricata di trasmettere il parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai ricorrenti. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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