Sentenza n. 1052/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento di diniego prot. n. 5600 dell’8 maggio 2025 del Comune di Piedimonte Etneo sull’istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per il recupero abitativo di un interrato, per la costruzione di una tettoia, oltre a un wc nel fabbricato assentito con concessione edilizia n. 24/2010, sito in via Noci e censito nel catasto al foglio 30, particelle 206 e 205, nonché del verbale di accertamento dell’inottemperanza prot. n. 81 dell’11 marzo 2025 della Polizia Municipale del Comune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 relativo a piscina, ampliamenti, wc, tettoia, modifiche interne e recupero abitativo di un volume interrato, nonché verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria e il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Nel merito, ha sostenuto la compatibilità urbanistica delle opere con la zona C4, destinata all’edilizia residenziale stagionale, richiamando l’art. 4, comma 3, l.r. n. 16/2016, che consente gli interventi di ristrutturazione edilizia nelle aree prive degli strumenti attuativi prescritti. Ha affermato che il wc, la piscina, la tettoia, le modifiche interne e il cambio di destinazione del volume interrato fossero qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o opere pertinenziali; ha inoltre invocato la volumetria residua disponibile e le tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001. Quanto alla piscina, ha contestato la sussistenza del vincolo paesaggistico, richiamando la nota della Soprintendenza che aveva escluso l’area dal vincolo, e ha sostenuto che l’opera, in quanto pertinenziale e di modeste dimensioni, non richiedesse permesso di costruire. Con riferimento al volume interrato, ha dedotto l’applicabilità dell’art. 5, comma 1, lett. d), l.r. n. 16/2016 al recupero abitativo del manufatto, contestando la qualificazione comunale come vasca irrigua non recuperabile. Ha censurato anche il difetto di motivazione del diniego, in particolare sulla tettoia, e ha dedotto l’invalidità derivata del verbale di inottemperanza. Il Comune ha sostenuto che le opere costituissero un intervento abusivo unitario comprendente nuova volumetria e ampliamenti non autorizzati; che la piscina fosse una nuova costruzione; che il volume interrato fosse una vasca irrigua a servizio del fondo, estranea alla disciplina sul recupero abitativo; e che l’omissione del preavviso di rigetto fosse comunque non viziante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di € 3.600,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti. Ha qualificato il diniego di sanatoria come provvedimento vincolato, la cui motivazione deve essere riferita alla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Ha riconosciuto che, per la zona C4 priva degli strumenti attuativi, l’art. 4, comma 3, l.r. n. 16/2016 consente gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma ha escluso che la piscina interrata rientri in tale categoria. La piscina, per dimensioni e caratteristiche costruttive, crea nuovo volume e determina una trasformazione permanente del suolo; è pertanto una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, soggetta a permesso di costruire, e non una pertinenza urbanistica dell’abitazione. Il giudice ha inoltre affermato che, quando le opere abusive sono connesse e costituiscono un intervento unitario, la sanabilità deve essere valutata con riferimento al complesso dell’intervento: non è possibile isolare singole opere eventualmente assentibili, sanabili o realizzabili in edilizia libera per sottrarle alla valutazione complessiva dell’abuso. Nel caso concreto, l’ordinanza di demolizione aveva accertato ampliamenti non autorizzati al piano terra e al piano seminterrato, un nuovo corpo di fabbrica adibito a wc, un ulteriore corpo avanzato di circa 60,50 mq e opere interne collegate alla complessiva edificazione abusiva. Quanto al volume interrato, il ricorrente non aveva provato l’epoca di realizzazione delle opere, requisito rilevante per la disciplina invocata. Inoltre, l’art. 5, comma 1, lett. d), l.r. n. 16/2016, letto sistematicamente con il n. 4 della medesima disposizione, riguarda soltanto volumi realizzati al servizio degli edifici; non può essere esteso a una vasca irrigua destinata al servizio del fondo, diversa per natura e funzione dai locali interrati recuperabili a fini abitativi. La censura relativa all’omesso preavviso di rigetto è stata respinta: il diniego non avrebbe potuto avere contenuto diverso, poiché mancava la conformità urbanistico-edilizia richiesta per la sanatoria e gli elementi che il ricorrente avrebbe voluto rappresentare erano già stati esposti nella relazione tecnica allegata all’istanza. Il TAR ha quindi ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il rigetto del diniego ha comportato anche il venir meno della censura di invalidità derivata del verbale di accertamento dell’inottemperanza.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La sanatoria presuppone la conformità del manufatto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001
La realizzazione di una piscina interrata che crea nuovo volume e trasforma permanentemente il suolo costituisce nuova costruzione.
art. 4, comma 3, l.r. n. 16/2016
Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR n. 380/2001
Nelle zone C4 prive degli strumenti attuativi prescritti sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma non le nuove costruzioni come la piscina oggetto di causa.
art. 5, comma 1, lett. d), n. 1, l.r. n. 16/2016
le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 esistenti alla data del 31 dicembre 2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data, inclusi quelli regolarizzati attraverso sanatorie edilizie, rilasciate ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria …, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia
La disciplina sul recupero abitativo riguarda i volumi aventi le caratteristiche previste dalla legge e non consente di recuperare qualsiasi volume interrato.
art. 5, comma 1, lett. d), n. 4, l.r. n. 16/2016
volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi
La nozione di pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati è limitata ai volumi realizzati al servizio degli edifici; ne è esclusa una vasca irrigua al servizio del fondo.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del diniego di sanatoria quando il provvedimento è vincolato e l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un contenuto diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non vizia il provvedimento vincolato quando è dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001
La disciplina delle tolleranze costruttive non consente di sottrarre singole opere alla valutazione dell’intervento abusivo unitario accertato dall’amministrazione.
Massime di principio
- La realizzazione di una piscina interrata che comporti la creazione di nuovo volume e la trasformazione permanente del suolo costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, richiede il permesso di costruire e non può essere qualificata come mera pertinenza urbanistica dell’edificio residenziale.
- Quando più opere abusive sono connesse e costituiscono un intervento edilizio unitario, la sanabilità deve essere valutata con riferimento al complesso dell’intervento; non è possibile isolare singole opere eventualmente sanabili o realizzabili in edilizia libera per sottrarle alla disciplina applicabile all’abuso complessivo.
- La disciplina regionale sul recupero abitativo dei locali interrati e seminterrati si applica soltanto ai volumi realizzati al servizio degli edifici e non può essere estesa, in via analogica, a manufatti aventi diversa natura e funzione, come una vasca irrigua al servizio del fondo.
- Nel procedimento di accertamento di conformità, il diniego è espressione di attività vincolata e non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione del contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia applicabile al momento della realizzazione e al momento della domanda.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’illegittimità del diniego di sanatoria quando, alla luce della disciplina applicabile e degli elementi già acquisiti, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso.
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