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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34755/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito professionale per l’attività svolta da una legale nella redazione e presentazione di una domanda di concordato preventivo e nell’assistenza fino all’omologa. La professionista sosteneva che, in forza di un contratto di mandato professionale stipulato prima della domanda di concordato, il compenso fosse stato pattuito in misura determinata, poi ridotta a seguito della modifica del piano, e che tale accordo risultasse richiamato nel piano concordatario e nella relazione dell’attestatore. Il tribunale aveva invece ammesso il credito solo per una somma molto inferiore, ritenendo non provata, con data certa e quindi opponibile al fallimento, l’esistenza dell’accordo sul compenso, e aveva applicato il compenso secondo i criteri generali dell’art. 2233 c.c. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere il tribunale considerato che il piano e la relazione attestativa incorporavano la pattuizione economica e che ciò dimostrava la preesistenza del mandato; 2) violazione dell’art. 2704 c.c., per avere il tribunale ritenuto che la prova dell’anteriorità dell’accordo potesse darsi solo mediante deposito del contratto contestualmente al ricorso di concordato o mediante prova testimoniale, senza considerare la rilevanza della menzione del contenuto contrattuale nel piano; 3) violazione di norme costituzionali e processuali e dell’art. 2704 c.c., per la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare la data anteriore del contratto; 4) omesso esame di fatti decisivi, sempre con riguardo alla mancata prova testimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale non avesse omesso la valutazione del fatto allegato, ma lo avesse considerato irrilevante ai fini della prova dell’accordo opponibile al fallimento; ha inoltre affermato che la mera menzione di un mandato professionale in un piano depositato non attribuisce data certa al contratto non depositato, poiché la data certa richiede la conoscibilità del documento nella sua completezza. Quanto alla prova testimoniale, la Corte ha osservato che la sua mancata ammissione è censurabile solo se la prova sia decisiva in modo tale da rendere priva di fondamento la ratio decidendi; nel caso concreto, la testimonianza proposta riguardava la consegna di una copia del contratto prima del deposito della domanda di concordato di un diverso soggetto (l’impresa individuale del legale rappresentante), circostanza ritenuta non idonea a dimostrare l’anteriorità dell’accordo rispetto alla domanda di concordato della società fallita. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo, con vittoria del fallimento controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione allo stato passivo

    l’opposizione allo stato passivo è stata il rimedio utilizzato per contestare l’ammissione del credito in misura inferiore a quella richiesta.

  • art. 161 l. fall.

    ricorso per concordato preventivo

    il deposito del contratto contestualmente al ricorso di concordato è stato ritenuto rilevante ai fini della prova della data certa e dell’opponibilità del patto al fallimento.

  • art. 2233 c.c.

    in mancanza di prova dell’accordo sul compenso opponibile alla procedura, il corrispettivo professionale deve essere determinato secondo i criteri legali generali.

  • art. 2704 c.c.

    la data della scrittura è certa anche dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento

    la Corte ha escluso che la mera menzione del contenuto di un contratto in un piano o in un atto depositato conferisca data certa al contratto non prodotto integralmente e non depositato.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio per omesso esame o per mancata ammissione della prova è configurabile solo se il fatto o la prova siano decisivi in senso stretto.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale, senza accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, senza incidere sull’esito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di valutazione della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di valutazione della prova.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente con riguardo all’ammissibilità della prova testimoniale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per rendere opponibile al fallimento un accordo sul compenso professionale stipulato anteriormente alla procedura, non basta che il contenuto dell’accordo sia richiamato o riassunto in un piano di concordato o in una relazione attestativa: occorre la prova della formazione del documento con data certa, oppure altro fatto che renda certa l’anteriorità della scrittura nella sua esistenza completa.
  • La data certa ex art. 2704 c.c. presuppone la conoscibilità del documento nella sua precisa e integrale consistenza; la mera menzione del suo contenuto in un atto diverso non attribuisce, di per sé, data certa al contratto non depositato.
  • La mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova sia decisiva in senso stretto, cioè idonea a demolire con certezza la base argomentativa della decisione di merito; non è sufficiente che la prova appaia soltanto potenzialmente utile o probabile.
  • Quando il fatto da provare riguarda un diverso rapporto o una diversa procedura rispetto a quella controversa, la prova non è decisiva per il thema decidendum e il relativo motivo di ricorso è inammissibile.
  • In assenza di prova dell’accordo sul compenso opponibile alla procedura concorsuale, il credito del professionista deve essere liquidato secondo i criteri legali generali, non sulla base della pattuizione asseritamente inter partes.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandatoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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