Sentenza n. 1621/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all’accredito delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 423/2023 del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali. Il Ministero, destinatario della notificazione del titolo esecutivo, non ha eseguito la pronuncia entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza da eseguire era passata in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stata notificata al Ministero presso la sede reale e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero, non risultando dagli atti l’avvenuta esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici indicati, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, conferendogli il termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza inutilmente decorsa. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice integra il presupposto temporale per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata quale fondamento del beneficio economico annuale spettante al personale docente tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, individuando puntualmente le attività necessarie per dare integrale esecuzione alla pronuncia.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione, subordinandone l’intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato e alla richiesta della parte interessata.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non dimostri l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale deve essere considerata inadempiente e, in caso di accoglimento, è tenuta alla rifusione delle spese processuali.
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