Ordinanza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 26 settembre 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di immediata presa in carico del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge e, in subordine per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 e della declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di immediata presa in carico nel sistema di accoglienza, motivato dall’indisponibilità di posti nelle strutture convenzionate
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 26 settembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In subordine ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. La Prefettura aveva motivato il diniego richiamando i copiosi flussi migratori in entrata e l’assenza di posti disponibili nelle strutture convenzionate. Il ricorrente ha dedotto, con fumus boni iuris, l’illegittimità del diniego, sostenendo che l’indisponibilità temporanea dei posti ordinari non consente di negare l’accoglienza, poiché l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 prevede il ricorso a strutture temporanee di emergenza quando gli arrivi consistenti e ravvicinati eccedano la capacità dell’ordinario sistema di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il pregiudizio allegato sia il fumus boni iuris. Ha rilevato che la stessa difficoltà di reperire posti, posta a fondamento del diniego, integra la situazione nella quale l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 consente l’ospitalità in strutture temporanee di emergenza. Il giudice ha inoltre chiarito che la novella dell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, introdotta dal d.l. n. 145/2024 e convertita dalla l. n. 187/2024, attribuisce priorità ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare, ma non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale, poiché l’art. 11 non è stato abrogato. Ha quindi sospeso il provvedimento impugnato ai fini del riesame e imposto alla Prefettura di individuare una soluzione, anche provvisoria, idonea ad assicurare i livelli minimi di assistenza al richiedente. La trattazione del merito è stata fissata al 3 giugno 2026; le spese sono state rinviate al merito.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 142/2015
nel caso di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l’ordinario sistema di accoglienza non è in grado di far fronte, i richiedenti possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza
L’esaurimento dei posti nel sistema ordinario, determinato da arrivi consistenti e ravvicinati, non giustifica il diniego dell’accoglienza, ma impone all’amministrazione di valutare e adottare soluzioni temporanee di emergenza.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse
La priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non elimina il principio generale secondo cui l’accoglienza deve essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.
d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024
La novella ha introdotto la priorità nell’accesso all’accoglienza per le persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare, senza abrogare le misure straordinarie previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare accolta dal TAR, con sospensione dell’atto ai fini del riesame.
Massime di principio
- L’indisponibilità temporanea di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza, dovuta a flussi consistenti e ravvicinati di richiedenti protezione internazionale, non legittima il diniego tout court delle misure di accoglienza: l’amministrazione deve attivare o individuare, anche provvisoriamente, strutture temporanee di emergenza idonee ad assicurare i livelli minimi di assistenza previsti dall’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015.
- La previsione normativa che attribuisce priorità nell’accoglienza ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non incide sul principio generale per cui l’accoglienza deve essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.
- La priorità nell’accesso alle strutture di accoglienza opera come criterio organizzativo e di precedenza, non come causa di esclusione degli altri richiedenti dal sistema di accoglienza né come abrogazione delle misure straordinarie previste per l’esaurimento dei posti ordinari.
- Quando il diniego di accoglienza è motivato proprio dall’esaurimento dei posti causato da arrivi consistenti e ravvicinati, l’amministrazione deve riesaminare la determinazione e valutare soluzioni alternative o temporanee compatibili con l’obbligo di garantire i livelli minimi di assistenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →