Ordinanza n. 1444/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 19563 del Dirigente “IV Dipartimento”, datata 23/03/2026 e recante declaratoria di inefficacia della SCIA (alternativa a p.d.c.) prot. n. 27459 del 02/05/2025; - nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui la relazione istruttoria di sintesi prot. n. 12282 del 20/02/2026 nella quale sono state trasfuse le “risultanze peritali” dell'accertamento tecnico del 08/07/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: declaratoria di inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire relativa all'unità immobiliare, connessa alla relazione istruttoria recante le risultanze dell'accertamento tecnico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota del dirigente comunale recante la declaratoria di inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata nel 2025, nonché gli atti connessi, tra cui la relazione istruttoria di sintesi che recepiva le risultanze di un accertamento tecnico. Dal testo emerge che la controversia riguarda la legittimità dell'intervento edilizio e del cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare da residenziale a commerciale. Il Comune si è costituito in giudizio. Il TAR ha rilevato la complessità fattuale e giuridica delle questioni dedotte, ritenendola meritevole di approfondimento nella sede di merito, ma ha esaminato negativamente il requisito cautelare del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Pur rilevando la complessità delle questioni, il Collegio ha escluso il periculum in mora. In particolare, ha valorizzato l'avvenuto ripristino dello status quo ante in esecuzione di un'ordinanza comunale adottata a sua volta in esecuzione di una precedente sentenza, la quale aveva stabilito l'inidoneità di una precedente SCIA e CILA a legittimare il cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale. Ha inoltre considerato l'adozione di un successivo provvedimento SUAP che aveva comunque inibito lo svolgimento dell'attività commerciale, dichiarando inefficace la relativa SCIA commerciale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La decisione non definisce il merito della legittimità della declaratoria di inefficacia impugnata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari; il TAR ha respinto la domanda ritenendo insussistente il periculum in mora.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, anche in presenza di questioni fattuali e giuridiche complesse meritevoli di esame nel merito, non sia dimostrato il periculum in mora.
- L'avvenuto ripristino dello status quo ante e l'adozione di un successivo provvedimento amministrativo che inibisca comunque l'attività contestata possono escludere il periculum in mora nella controversia cautelare.
- Il rigetto della domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora non comporta una decisione sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato, quando il giudice rinvia l'approfondimento delle questioni alla sede di merito.
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