Cassazione Penale, Ordinanza n. 04768/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza di appello, che aveva coerentemente respinto le censure. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato la cui condanna per evasione è stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, si deduceva vizio di motivazione sia sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sia sull'elemento soggettivo del reato, sia sulla quantificazione della pena. La Corte rileva che i motivi erano generici e sostanzialmente reiterativi di quelli già proposti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In fatto, risultava che l'imputato aveva violato più volte, in un breve arco temporale, la misura cautelare degli arresti domiciliari, come emerso dagli accertamenti di videosorveglianza, e che nel medesimo contesto aveva anche commesso un furto; inoltre era gravato da numerosi precedenti penali, tra cui uno specifico. Quanto alla pena, la Corte osserva che il trattamento sanzionatorio era già contenuto, essendo stato applicato il minimo edittale, le attenuanti generiche e aumenti limitati per la continuazione.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa; la Corte non entra nel merito oltre a rilevare che la censura sul punto era generica e non confrontata con la motivazione di merito.
art. 385 c.p.
È il reato per il quale era stata confermata la condanna: evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono in una mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere utilmente censurata in cassazione con doglianze astratte o apodittiche, occorrendo contestare puntualmente le ragioni poste dal giudice di merito a base del diniego.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, non è sufficiente invocare genericamente la sproporzione della pena quando il giudice di merito abbia già applicato il minimo edittale, le attenuanti generiche e un limitato aumento per continuazione.
- La reiterazione di più violazioni della misura cautelare, in un breve arco temporale, costituisce dato fattuale idoneo a sorreggere il giudizio di responsabilità per evasione e a escludere la particolare tenuità del fatto.
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