Sentenza n. 1353/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso n. 42 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della CILAS n. 579/2022 del 21/09/2022 (fine lavori 24/05/2023), progettista geom. Carlo Bisciarri – Firenze – 3831 per efficientamento energetico dell'immobile posto in Via Pogni n. 183 di proprietà dei controinteressati sigg.ri Ingannamorte-Passione, e relativi allegati; - dell'atto di assenso prot. n. 015079/2022 del 09/05/2022 (rif. istanza di atto di assenso presentata il 17/02/2022 prot. n. 5387, pratica n. 099/2022), previsto dall'art. 56 delle Norme del vigente Piano Operativo, rilasciato dal Comune di Certaldo ai sigg.ri Ingannamorte-Passione per l'esecuzione dei lavori di installazione di impianto fotovoltaico in località Marcialla – Pogni di Sotto n. 183; - del presupposto parere favorevole con prescrizioni n. 4 del 17/03/2022, espresso in merito dalla Commissione Edilizia (rif. istanza di parere preventivo presentata il 17/02/2022 prot. n. 5387, pratica n. 099/2022), comunicato con nota prot. n. 9424 del 25/03/2022, con cui si esprimeva “parere favorevole in riferimento alla soluzione presentata con PEC il 14.03.2022 a condizione che i pannelli siano posizionati a monte della strada e aderenti all'andamento naturale del terreno previa presentazione di planimetria e sezione ai fini della verifica di quanto sopra”, anche nella parte in cui non si prevede alcuna prescrizione in ordine al posizionamento dell'impianto. Si richiedeva, quindi, documentazione integrativa a completamento della pratica, ed in particolare gli “elaborati grafici in adempimento di quanto richiesto dalla Commissione Edilizia”. La documentazione integrativa veniva prodotta in data 03/05/2022 prot. n. 14293; - della nota prot. n. 23681/2023 del 18/10/2023, nella parte in cui il Comune di Certaldo precisava che “relativamente all'adozione di un provvedimento inibitorio delle eventuali opere edilizie non ancora realizzate, non si evidenziano opere da eseguire in quanto per la pratica suddetta risulta già dichiarata la fine lavori”; - del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 21/11/2023, con cui si esprimeva “parere FAVOREVOLE a condizione che: - il manufatto posto in aderenza al fabbricato sia realizzato con finitura tipo intonaco e tinteggiato della stessa coloritura del fabbricato principale; - la pompa di calore sia opportunamente schermata coerentemente con il contesto paesaggistico circostante. Il presente parere è rilasciato salvo diritti di terzi e non costituisce titolo all'esecuzione dei lavori”; - della nota prot. n. 0026753/2023 del 27/11/2023, trasmessa per conoscenza all'odierna ricorrente dal Comune a mezzo PEC del 30/11/2020, in cui si stabilisce che “l'atto di assenso previsto dall'art. 56 delle Norme del vigente Piano Operativo è acquisito”; - della nota datata 20/10/2023, con cui il Responsabile di P.O. del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Certaldo, dott. Yuri Lippi affermava che “Relativamente alla CILAS n. 3 579/2022 si fa presente che le opere previste nello stato di progetto risultavano conformi agli strumenti urbanistici, pertanto la pratica non può ritenersi da “annullare e/o dichiarare nulla o improcedibile”; sebbene in corso di esecuzione le opere siano state realizzate diversamente ed in contrasto con gli strumenti, la pratica risulta, pertanto, valida”; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque denominati, anche non cogniti, comunque lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente; per quanto occorrere possa previo accertamento e declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente sugli esposti presentati dalla ricorrente prot. n. 11929/2023 del 24/05/2023 e prot. n. 23470/2023 del 16/10/2023 di esercizio di poteri di accertamento, sopralluogo, controllo, verifica allo scopo di verificare la consistenza delle opere poste in essere per la realizzazione della struttura ed in merito alla legittimità dell'iniziativa edilizia, nonché di esercizio di poteri sanzionatori-repressivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BUONO PAOLA il 14.5.2025: 1. della CILAS n. 579/2022 del 21/09/2022 (fine lavori 24/05/2023), progettista geom. Carlo Bisciarri – Firenze – 3831 per efficientamento energetico dell’immobile posto in Via Pogni n. 183 di proprietà dei controinteressati sig.ri Ingannamorte-Passione, e relativi allegati; 2. dell’atto di assenso prot. n. 0015079/2022 del 09/05/2022 (rif. istanza di atto di assenso presentata il 17/02/2022 prot. n. 5387, pratica n. 099/2022), previsto dall’art. 56 delle Norme del vigente Piano Operativo, rilasciato dal Comune di Certaldo ai sigg.ri Ingannamorte Passione per l’esecuzione dei lavori di installazione di impianto fotovoltaico in località Marcialla – Pogni di Sotto n. 183; 3. del presupposto parere favorevole con prescrizioni n. 4 del 17/03/2022, espresso in merito dalla Commissione Edilizia (rif. istanza di parere preventivo presentata il 17/2/2022 prot. n. 5387, pratica n. 099/2022), comunicato con nota prot. n. 9424 del 25/03/2022, con cui si esprimeva “parere favorevole in riferimento alla soluzione presentata con PEC il 14.03.2022 a condizione che i pannelli siano posizionati a monte della strada e aderenti all’andamento naturale del terreno previa presentazione di planimetria e sezione ai fini della verifica di quanto sopra”, anche nella parte in cui non si prevede alcuna prescrizione in ordine al posizionamento dell’impianto. Si richiedeva, quindi, documentazione integrativa a completamento della pratica, ed in particolare gli “elaborati grafici in adempimento di quanto richiesto dalla Commissione Edilizia”. La documentazione integrativa veniva prodotta in data 03/05/2022 prot. n. 14293; 4. della nota prot. n. 23681/2023 del 18/10/2023, nella parte in cui il Comune di Certaldo precisava che “relativamente all’adozione di un provvedimento inibitorio delle eventuali opere edilizie non ancora realizzate, non si evidenziano opere da eseguire in quanto per la pratica suddetta risulta già dichiarata la fine lavori”; 5. del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 21/11/2023, con cui si esprimeva “parere FAVOREVOLE a condizione che: - il manufatto posto in aderenza al fabbricato sia realizzato con finitura tipo intonaco e tinteggiato della stessa coloritura del fabbricato principale; - la pompa di calore sia opportunamente schermata coerentemente con il contesto paesaggistico circostante. Il presente parere è rilasciato salvo diritti di terzi e non costituisce titolo all’esecuzione dei lavori”; 6. della nota prot. n. 0026753/2023 del 27/11/2023, trasmessa per conoscenza all’odierna ricorrente dal Comune a mezzo PEC del 30/11/2020 in cui si stabilisce che “l’atto di assenso previsto dall’art. 56 delle Norme del vigente Piano Operativo è acquisito”; 7. della nota datata 20/10/2023, con cui il Responsabile di P.O. del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Certaldo, dott. Yuri Lippi affermava che “Relativamente alla CILAS n. 579/2022 si fa presente che le opere previste nello stato di progetto risultavano conformi agli strumenti urbanistici, pertanto la pratica non può ritenersi da “annullare e/o dichiarare nulla o improcedibile”; Sebbene in corso di esecuzione le opere siano state realizzate diversamente ed in contrasto con gli strumenti, la pratica risulta, pertanto, valida”; 8. per quanto occorrere possa, previo accertamento e declaratoria di illegittimità, del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sugli esposti presentati dalla ricorrente prot. n. 11929/2023 del 24/05/2023 e prot. n. 23470/2023 del 16/10/2023 di esercizio di poteri di accertamento, sopralluogo, controllo, verifica allo scopo di verificare la consistenza delle opere poste in essere per la realizzazione della struttura ed in merito alla legittimità dell’iniziativa edilizia, nonché di esercizio di poteri sanzionatori-repressivi; 9. della PEC del 17/02/2025 a contenuto provvedimentale, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Certaldo. quanto al ricorso n. 201 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento 1. della CILAS n. 579/2022 del 21/09/2022 (fine lavori 24/05/2023), progettista geom. Carlo Bisciarri – Firenze – 3831 per efficientamento energetico dell'immobile posto in Via Pogni n. 183 di proprietà dei controinteressati sig.ri Ingannamorte-Passione, e relativi allegati; 2. dell'atto di assenso prot. n. 0015079/2022 del 09/05/2022 (rif. istanza di atto di assenso presentata il 17/02/2022 prot. n. 5387, pratica n. 099/2022), previsto dall'art. 56 delle Norme del vigente Piano Operativo, rilasciato dal Comune di Certaldo ai sigg.ri Ingannamorte-Passione per l'esecuzione dei lavori di installazione di impianto fotovoltaico in località Marcialla – Pogni di Sotto n. 183; 3. del presupposto parere favorevole con prescrizioni n. 4 del 17/03/2022, espresso in merito dalla Commissione Edilizia (rif. istanza di parere preventivo presentata il 17/02/2022 prot. n. 5387, pratica n. 099/2022), comunicato con nota prot. n. 9424 del 25/03/2022, con cui si esprimeva “parere favorevole in riferimento alla soluzione presentata con PEC il 14.03.2022 a condizione che i pannelli siano posizionati a monte della strada e aderenti all'andamento naturale del terreno previa presentazione di planimetria e sezione ai fini della verifica di quanto sopra”, anche nella parte in cui non si prevede alcuna prescrizione in ordine al posizionamento dell'impianto. Si richiedeva, quindi, documentazione integrativa a completamento della pratica, ed in particolare gli “elaborati grafici in adempimento di quanto richiesto dalla Commissione Edilizia”. La documentazione integrativa veniva prodotta in data 03/05/2022 prot. n. 14293; 4. del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 21/11/2023, con cui si esprimeva “parere FAVOREVOLE a condizione che: - il manufatto posto in aderenza al fabbricato sia realizzato con finitura tipo intonaco e tinteggiato della stessa coloritura del fabbricato principale; - la pompa di calore sia opportunamente schermata coerentemente con il contesto paesaggistico circostante. Il presente parere è rilasciato salvo diritti di terzi e non costituisce titolo all'esecuzione dei lavori” e del successivo atto di assenso (pratica n. 417/2023); 5. per quanto occorrere possa, previo accertamento e declaratoria di illegittimità, del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sull’esposto presentato dalla ricorrente prot. n. 24240/2023 del 26.10.2023 e prot. n. 29332 del 29.12.2023 di esercizio di poteri di accertamento, sopralluogo, controllo, verifica allo scopo di verificare la consistenza delle opere poste in essere per la realizzazione della struttura ed in merito alla legittimità dell’iniziativa edilizia, nonché di esercizio di poteri sanzionatori-repressivi; 6. di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque denominati, anche non cogniti, comunque lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AMENDOLA MARIA PAOLA il 14\5\2025: per l'annullamento 1. della CILAS n. 579/2022 del 21/09/2022 (fine lavori 24/05/2023), progettista geom. Carlo Bisciarri – Firenze – 3831 per efficientamento energetico dell’immobile posto in Via Pogni n. 183 di proprietà dei controinteressati sig.ri Ingannamorte-Passione, e relativi allegati; 2. dell’atto di assenso prot. n. 0015079/2022 del 09/05/2022 (rif. istanza di atto di assenso presentata il 17/02/2022 prot. n. 5387, pratica n. 099/2022), previsto dall’art. 56 delle Norme del vigente Piano Operativo, rilasciato dal Comune di Certaldo ai sigg.ri Ingannamorte-Passione per l’esecuzione dei lavori di installazione di impianto fotovoltaico in località Marcialla – Pogni di Sotto n. 183; 3. del presupposto parere favorevole con prescrizioni n. 4 del 17/03/2022, espresso in merito dalla Commissione Edilizia (rif. istanza di parere preventivo presentata il 17/2/2022 prot. n. 5387, pratica n. 099/2022), comunicato con nota prot. n. 9424 del 25/03/2022, con cui si esprimeva “parere favorevole in riferimento alla soluzione presentata con PEC il 14.03.2022 a condizione che i pannelli siano posizionati a monte della strada e aderenti all’andamento naturale del terreno previa presentazione di planimetria e sezione ai fini della verifica di quanto sopra”, anche nella parte in cui non si prevede alcuna prescrizione in ordine al posizionamento dell’impianto. Si richiedeva, quindi, documentazione integrativa a completamento della pratica, ed in particolare gli “elaborati grafici in adempimento di quanto richiesto dalla Commissione Edilizia”. La documentazione integrativa veniva prodotta in data 03/05/2022 prot. n. 14293; 4. del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 21/11/2023, con cui si esprimeva “parere FAVOREVOLE a condizione che: - il manufatto posto in aderenza al fabbricato sia realizzato con finitura tipo intonaco e tinteggiato della stessa coloritura del fabbricato principale; - la pompa di calore sia opportunamente schermata coerentemente con il contesto paesaggistico circostante. Il presente parere è rilasciato salvo diritti di terzi e non costituisce titolo all’esecuzione dei lavori”; 5. per quanto occorrere possa, previo accertamento e declaratoria di illegittimità, del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sull’esposto presentato dalla ricorrente prot. n. 24240/2023 del 26/10/2023 e prot. n. 29332/2023 del 29/12/2023 di esercizio di poteri di accertamento, sopralluogo, controllo, verifica allo scopo di verificare la consistenza delle opere poste in essere per la realizzazione della struttura ed in merito alla legittimità dell’iniziativa edilizia, nonché di esercizio di poteri sanzionatori-repressivi; 6. della PEC del 17/02/2025 a contenuto provvedimentale del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Certaldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: CILAS relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico e ai relativi manufatti tecnici, atti comunali di assenso e successiva PEC di rigetto dell’istanza di esercizio dei poteri repressivi edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, comproprietarie di un fabbricato rurale di valore storico-architettonico sito in zona agricola, hanno impugnato la CILAS presentata dai proprietari confinanti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con pompa di calore, gli atti di assenso comunali e i pareri della Commissione edilizia, nonché il silenzio asseritamente serbato dal Comune sulle istanze volte all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia. In corso di giudizio, i proprietari avevano ottemperato a un’ordinanza di demolizione relativa al vano tecnico realizzato in aderenza al fabbricato, ricollocando batteria, inverter e contatore in un piccolo manufatto esterno. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la PEC comunale del febbraio 2025, con cui era stata respinta la richiesta di annullamento in autotutela degli effetti della CILAS e della successiva CIL. Le censure riguardavano: l’inefficacia della CIL per opere asseritamente abusive e non sanate; la necessità di un nuovo atto di assenso della Commissione edilizia; la necessità della CILAS in ragione della potenza dell’impianto; la violazione delle distanze tra fabbricati; la violazione dei parametri previsti dal d.m. 10 settembre 2010 e dalla deliberazione del Consiglio regionale toscano; il pregiudizio alla facciata dell’edificio rurale; l’omessa comunicazione alla Soprintendenza degli scavi; le emissioni acustiche; lo sconfinamento e la lesione del diritto di proprietà.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva. Ha dichiarato inammissibili, per difetto originario di interesse, le domande di annullamento della CILAS e degli atti di assenso ad essa collegati, poiché la CILAS è una comunicazione di natura privatistica relativa a interventi di edilizia libera e non costituisce provvedimento amministrativo né produce autonomi effetti abilitanti; gli atti di assenso propedeutici sono inoltre privi di autonoma utilità caducatoria. Ha dichiarato improcedibile la domanda relativa al silenzio sull’esercizio dei poteri repressivi edilizi, poiché il Comune aveva già adottato l’ordinanza di demolizione del 12 dicembre 2023 e le ricorrenti avevano prestato acquiescenza a tale ordine. Quanto ai motivi aggiunti, ha esaminato la PEC del febbraio 2025 e ha respinto nel merito le censure amministrative. Ha ritenuto che l’impianto fotovoltaico rientrasse nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quater, d.P.R. 380/2001 e che l’ordinanza di demolizione avesse riguardato soltanto il vano tecnico in aderenza, non l’impianto nel suo complesso; la mancata impugnazione dell’ordinanza impediva di rimettere in discussione tale assetto. La successiva collocazione del vano fuori dal perimetro dell’edificio rendeva inoltre inapplicabile l’obbligo di assenso previsto dall’art. 56, comma 15, delle NTA del Piano operativo per gli interventi sugli edifici di valore architettonico e ambientale. È stata ritenuta sufficiente la CILAS del 2022 per i pannelli e la CIL del 2024 per la mera ricollocazione dei componenti tecnologici. Il manufatto è stato qualificato come volume tecnico, privo di autonoma funzionalità e irrilevante ai fini delle distanze tra fabbricati; le allegazioni sulle distanze erano comunque generiche. I parametri ministeriali e regionali invocati sono stati qualificati come meri atti di indirizzo non vincolanti. È stata esclusa la violazione dell’art. 112 delle NTA del Piano operativo, poiché gli scavi erano superficiali e non eccedevano l’asportazione dell’humus, secondo l’accertamento tecnico preventivo acquisito come prova atipica. Le doglianze sulle emissioni acustiche e sullo sconfinamento sono state dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa, spettando la cognizione al giudice ordinario. I motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati in parte inammissibili per difetto di giurisdizione e, per il resto, rigettati. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 6.000 in favore del Comune e in euro 3.000 in favore di ciascun controinteressato.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha riunito i due giudizi per identità di petitum e causa petendi.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione davanti al giudice ordinario delle domande dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione.
art. 119 d.l. 34/2020
Richiamato quale base dei benefici del superbonus connessi all’intervento di efficientamento energetico.
art. 6, comma 1, lett. e-quater, d.P.R. 380/2001
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico è stata ricondotta, ratione temporis, agli interventi di edilizia libera.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
La mancata presentazione della CILA per l’intervento soggetto a tale regime comporta la sanzione pecuniaria di mille euro, non la demolizione.
art. 27 d.P.R. 380/2001
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’esercizio dei poteri repressivi edilizi è divenuta improcedibile dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione.
art. 56, commi 14 e 15, NTA del Piano Operativo del Comune di Certaldo
Gli interventi sugli edifici di valore architettonico e ambientale sono subordinati alla preventiva acquisizione di atti di assenso della competente Commissione edilizia comunale.
L’obbligo di assenso opera per interventi sugli immobili tutelati dalla disposizione; non si applica più al manufatto ricollocato fuori dal perimetro del fabbricato dopo l’ottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 112 NTA del Piano Operativo del Comune di Certaldo
L’obbligo di informazione della Soprintendenza riguarda gli scavi o le movimentazioni del terreno eccedenti l’asportazione dell’humus superficiale; non si applica a scavi superficiali per tubazioni di diametro contenuto.
art. 2729 c.c.
Le prove formate in altro giudizio possono essere utilizzate nel processo amministrativo come prove atipiche, con efficacia assimilabile a presunzioni semplici o argomenti di prova, mediante produzione documentale.
Massime di principio
- La CILAS, quale comunicazione privatistica relativa a un intervento di edilizia libera, non è un provvedimento amministrativo e non produce autonomi effetti abilitanti; di conseguenza, non è direttamente impugnabile con azione di annullamento per difetto originario di interesse, così come gli atti di assenso privi di autonoma funzionalità collegati alla comunicazione.
- Quando l’amministrazione abbia già adottato un’ordinanza di demolizione in relazione a opere edilizie contestate, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda diretta ad accertare l’illegittimità del precedente silenzio sull’esercizio dei poteri repressivi, soprattutto se l’ordinanza non è stata impugnata ed è stata eseguita o accettata dall’interessato.
- La mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione impedisce di rimettere successivamente in discussione, attraverso l’impugnazione di atti ulteriori, gli effetti e l’oggetto dell’ordine ormai non contestato, pena l’elusione del termine decadenziale di impugnazione.
- Il manufatto di consistenza contenuta destinato esclusivamente ad alloggiare impianti tecnologici serventi un edificio principale, privo di autonoma funzionalità anche potenziale, è qualificabile come volume tecnico e non rileva, in quanto tale, ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati, purché le sue caratteristiche escludano autonome vedute o altre forme di incidenza sui fondi confinanti.
- Le controversie relative alle emissioni acustiche nei rapporti tra privati e alle pretese di tutela della proprietà o di rivendica dello sconfinamento appartengono alla giurisdizione ordinaria quando non investono, neppure mediatamente, la legittimità dell’esercizio di un potere amministrativo.
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