Cassazione Civile, Ordinanza n. 20061/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Una cliente domestica contestava una fattura di importo molto elevato emessa dopo la sostituzione del contatore dell’energia elettrica, ritenendola illegittima e chiedendo l’accertamento dell’insussistenza del credito, oltre al risarcimento del danno morale per la sospensione della fornitura. La società fornitrice negava l’illegittimità della pretesa, chiamava in causa il gestore della distribuzione ritenendolo responsabile delle rilevazioni e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento della somma fatturata. In appello la società sosteneva che la fattura fosse corretta e censurava anche la condanna al danno morale per mancata prova del pregiudizio. In Cassazione deduceva, con un unico motivo, violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., sostenendo che la controparte non avesse contestato il malfunzionamento del contatore né chiesto verifiche, sicché non vi sarebbe stato onere di conservare il misuratore per provarne il corretto funzionamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse nella riproposizione delle doglianze già formulate in appello e in una richiesta di nuova valutazione del fatto, attività non consentita in cassazione. Ha inoltre confermato la correttezza della decisione di merito sull’illegittimità della fattura, rilevando che la cliente aveva sin dall’inizio contestato l’esattezza dei consumi e, in presenza di contestazione sulla funzionalità del contatore, incombeva sul somministrante l’onere di provare il regolare funzionamento del misuratore. La società non aveva assolto tale onere, anche perché la rimozione del contatore senza contraddittorio aveva impedito l’accertamento. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento di euro 3.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell’onere della prova; in caso di contestazione della funzionalità del contatore, spetta al somministrante provare il regolare funzionamento del misuratore.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma senza esito favorevole perché la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la doglianza è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
art. 360 n. 3 c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto con il motivo di ricorso.
art. 360 bis c.p.c.
richiamato come ulteriore ragione di inammissibilità del motivo, per manifesta infondatezza rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale.
art. 96, 3° co., c.p.c.
consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata; la Corte ha applicato la norma condannando la ricorrente al pagamento di euro 3.000.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di somministrazione di energia elettrica, la misurazione dei consumi effettuata mediante contatore gode solo di una presunzione semplice di veridicità; se l’utente contesta la funzionalità del misuratore, il somministrante deve provarne il regolare funzionamento.
- Se il gestore non dimostra la corretta funzionalità del contatore, la presunzione di corrispondenza tra lettura e consumo viene meno e la pretesa di pagamento fondata su quella lettura può essere dichiarata illegittima.
- In cassazione non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie già esaminate nei gradi di merito.
- Quando una parte, con il proprio comportamento, impedisce l’accertamento tecnico del corretto funzionamento del misuratore, tale condotta può riverberarsi negativamente sul soddisfacimento dell’onere probatorio gravante su di essa.
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