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Sentenza

Sentenza n. 3066/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 4605/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella parte in cui condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore costituito.

Giustizia amministrativa202503829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativo al pagamento delle spese di lite distratte a favore del procuratore costituito

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza non appellata del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 750,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese, con distrazione a favore del procuratore costituito. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva eseguito il pagamento, neppure parzialmente. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito né fornire indicazioni sull'iter del pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la distrazione delle spese in favore del legale antistatario fa sorgere in capo a quest'ultimo un credito autonomo e distinto, che lo legittima ad agire in proprio. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e non risultavano pagamenti, mentre il credito non era stato contestato nell'an o nel quantum. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, mediante il pagamento di euro 750,00, oltre accessori di legge, rimborso forfettario e interessi legali dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo manifestamente eccessiva e afflittiva la penalità rispetto all'esiguità del debito, considerando anche i vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica; gli interessi legali sono stati ritenuti misura idonea a compensare il ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alle condizioni del debitore pubblico, all'esigenza di evitare locupletazioni eccessive e al carattere eccessivamente afflittivo della sanzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche, decorso il quale può essere azionata l'esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    È richiamato quale base del termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria dell'Amministrazione.

  • art. 2041 c.c.

Massime di principio

  • La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario fa sorgere in capo a quest'ultimo un credito autonomo e distinto da quello della parte assistita, legittimandolo ad agire personalmente per l'esecuzione del capo di condanna alle spese.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni e in assenza di pagamento, anche parziale, il giudice può accertare l'inottemperanza e assegnare all'amministrazione un nuovo termine per adempiere.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non fornisce indicazioni sull'adempimento, la documentazione del ricorrente e le sue dichiarazioni possono fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
  • In caso di ulteriore inerzia dopo il termine assegnato per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo incaricato e il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni dell'amministrazione debitrice, l'esiguità del credito, i vincoli normativi e di bilancio e l'incidenza degli interessi legali, la penalità risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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