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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36869/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

Il debitore aveva proposto opposizione avverso un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per sanzioni amministrative del codice della strada, deducendo di non aver mai ricevuto la cartella e di esserne venuto a conoscenza solo tramite la consultazione dell'estratto di ruolo. Il giudizio di primo grado era stato rigettato; in appello il tribunale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo che l'appello dovesse essere introdotto con ricorso e che il deposito fosse avvenuto oltre il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 426, 615 e 617 c.p.c. e dell'art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011, sostenendo che, essendo la domanda stata qualificata dal primo giudice come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'appello doveva essere proposto con atto di citazione e non con ricorso. La Corte, tuttavia, ha ritenuto assorbente il rilievo che l'azione fosse diretta sostanzialmente contro l'estratto di ruolo, quindi inammissibile per difetto di interesse ad agire alla luce della disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal debitore. Ha ritenuto che l'opposizione avesse ad oggetto, in via sostanziale, l'estratto di ruolo e che, in mancanza di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, non sussistesse interesse ad agire né interesse a una tutela immediata. Ha inoltre osservato che la sopravvenuta modifica normativa si applica ai processi pendenti, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il mutamento normativo intervenuto in corso di causa; quelle del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dal tribunale per ritenere tardivo l'appello rispetto al deposito della sentenza di primo grado; il ricorso per cassazione contestava tale applicazione

  • art. 426 c.p.c.

    evocato dal ricorrente insieme alle norme sulle opposizioni esecutive per sostenere che l'atto di impugnazione dovesse essere introdotto con citazione

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per affermare che la domanda di primo grado era stata qualificata come opposizione all'esecuzione

  • art. 617 c.p.c.

    evocato dal ricorrente nel quadro delle opposizioni esecutive

  • art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul rito e sulla forma dell'appello

  • art. 3-bis D.L. 146/2021

    norma sopravvenuta che ha introdotto la disciplina dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, applicabile anche ai processi pendenti

  • art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    la Corte lo considera applicabile anche alle entrate pubbliche ed extratributarie e, in particolare, alle sanzioni amministrative pecuniarie

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    richiamato come uno dei casi in cui il debitore può dimostrare il pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'impugnazione diretta

  • art. 1, comma 1, lett. a), regolamento D.M. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato quale riferimento ai pagamenti dovuti da soggetti pubblici che possono rilevare come pregiudizio per l'impugnazione diretta

  • art. 48-bis D.P.R. 602/1973

    richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo che il debitore alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti perché specifica l'interesse ad agire e alla tutela immediata, senza introdurre una regola incompatibile con situazioni già in corso.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere accertato anche in cassazione, quando venga meno il presupposto della tutela richiesta.
  • La qualificazione formale dell'opposizione non prevale sul contenuto sostanziale della domanda: se l'azione è in realtà diretta contro l'estratto di ruolo, opera il limite legale alla sua impugnazione.
  • Il mutamento normativo intervenuto in corso di causa può giustificare la compensazione delle spese dei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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