Cassazione Civile, Ordinanza n. 33894/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento di un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2005 e della correlata sanzione per dichiarazione infedele. L'accertamento aveva ritenuto elusive, ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, alcune operazioni societarie del 2004-2005, perché finalizzate a ottenere un indebito risparmio d'imposta mediante l'utilizzo di perdite pregresse maturate in capo a un diverso soggetto, le cui partecipazioni erano state acquisite dalla ricorrente e la cui attività era stata modificata. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi a vincoli contrattuali con altri dealer e alla lettera del 29 aprile 2005 che avrebbe imposto l'operazione contestata; 2) violazione dell'art. 84, comma 3, TUIR, per avere la CTR ritenuto modificata l'attività principale della società acquisita e quindi indeducibili le perdite, mentre vi sarebbe stata solo una temporanea interruzione e poi mera attività di recupero crediti; 3) omesso esame delle valide ragioni economiche dell'operazione; 4) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, per difetto di intento elusivo e presenza di ragioni economiche; 5) violazione dell'art. 12, comma 5, L. 212/2000, per asserita illegittimità della durata della verifica fiscale; 6) violazione delle norme sanzionatorie di cui al d.lgs. 471/1997 e d.lgs. 472/1997, invocando obiettive condizioni di incertezza e l'assenza di una condotta evasiva/abusiva.
La decisione
La Corte ha accolto solo il secondo motivo, nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che la CTR abbia errato nel qualificare come "modifica" dell'attività della società acquisita una mera cessazione o interruzione dell'attività, senza applicare correttamente i criteri giuridici rilevanti. Sono stati dichiarati inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, respinti il quinto e l'ultimo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per la mera contestazione della valutazione delle prove o delle difese.
art. 2697 c.c.
Il fatto rilevante ai fini del vizio di omesso esame deve essere un fatto storico costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, ovvero un fatto secondario in funzione probatoria.
art. 84, comma 3, d.P.R. 917/1986
La questione della deducibilità delle perdite va valutata secondo i presupposti normativi propri della disposizione; nel caso concreto la CTR ha errato nel ritenere integrata una modifica dell'attività sulla base di parametri non corretti.
art. 37-bis d.P.R. 600/1973
Gli atti privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti tributari sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria, secondo la logica antielusiva richiamata dalla Corte.
art. 12, comma 5, L. 212/2000
Il termine di trenta giorni riguarda la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, non la durata complessiva della verifica; la sua violazione non determina di per sé nullità dell'accertamento.
art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997
Le sanzioni per dichiarazione infedele possono essere irrogate quale conseguenza dell'accertamento di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, anche in fattispecie elusive.
art. 6 d.lgs. 472/1997
Le obiettive condizioni di incertezza non sono state ritenute idonee, nel caso concreto, a escludere l'applicazione delle sanzioni.
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
Richiamato in via di confronto per il principio di inerenza dei costi: la deducibilità richiede la prova della correlazione dell'onere all'attività d'impresa.
art. 2384 c.c.
Richiamato per precisare che l'oggetto sociale delimita il potere rappresentativo degli amministratori e che la valutazione dell'atto va compiuta in termini di strumentalità all'attività economica dell'ente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico decisivo, non quando si contesti la valutazione delle prove o si chieda una nuova lettura del materiale istruttorio.
- Gli elementi istruttori e i documenti non integrano di per sé il "fatto" omesso; ciò che rileva è il fatto storico da essi rappresentato, se effettivamente non esaminato dal giudice di merito.
- In materia di elusione fiscale e perdite pregresse, la verifica della legittimità dell'operazione deve avvenire secondo i criteri normativi applicabili, non sulla base di valutazioni meramente intuitive o generiche circa l'assenza di attività o la convenienza economica dell'operazione.
- La mera cessazione o interruzione di fatto dell'attività non equivale, senza ulteriori verifiche giuridicamente corrette, alla modifica dell'attività principale rilevante ai fini del regime delle perdite.
- Il termine di cui all'art. 12, comma 5, L. 212/2000 riguarda il tempo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente e non la durata complessiva dell'accertamento; la sua eventuale violazione non comporta automaticamente nullità dell'avviso né inutilizzabilità degli elementi acquisiti.
- In tema di abuso del diritto/elusione fiscale, l'accertamento dell'indebito vantaggio tributario può legittimare l'irrogazione delle sanzioni previste per dichiarazione infedele, senza che la qualificazione elusiva costituisca di per sé causa di esenzione sanzionatoria.
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