Cassazione Penale, Sentenza n. 27007/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in tre sentenze (Tribunale di Mondovì 16/04/2012 irrev.16/06/2012; Tribunale di Cuneo 28/04/2017 irrev.04/07/2017; Tribunale di Cuneo 10/05/2018 irrev.01/10/2018). Il ricorrente contestava che la revoca fosse fondata sul fatto che aveva usufruito del beneficio per tre volte (art.168, ultimo comma, in relazione ad art.164 c.p.), rilevando invece che i reati oggetto delle sentenze si erano estinti ai sensi dell'art.445, comma 2, c.p.p. (decorsi i termini quinquennali o biennali senza commissione di reati della stessa indole), e che il Tribunale non aveva verificato i fascicoli del giudizio che avevano concesso il beneficio per accertare se le cause ostative fossero risultate documentalmente note al giudice della cognizione, come richiede la giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha stabilito che il Tribunale di Cuneo non aveva previamente accertato se i reati oggetto delle sentenze di patteggiamento fossero estinti ai sensi dell'art.445, comma 2, c.p.p. e dell'art.167 c.p., né aveva esercitato i poteri istruttori previsti (art.666, comma 5, c.p.p. e art.676 c.p.p.) per acquisire gli accertamenti/documenti necessari. Inoltre non risultava acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione relativo alla terza concessione della sospensione, come richiesto per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio. Pertanto la sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cuneo per nuovo giudizio, con indicazione di colmare le lacune istruttorie e motivazionali.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
Disciplina i limiti e le condizioni per la concessione e la reiterazione della sospensione condizionale; la revoca è possibile se ricorrono cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio.
art. 168 cod. pen.
Prevede le ipotesi di revoca della sospensione condizionale, incluso il limite sul numero di volte in cui il beneficio può essere concesso; la valutazione della revoca deve considerare l'effettiva operatività di cause ostative e la documentazione disponibile al giudice della cognizione.
art. 163 cod. pen.
Regola la concessione della sospensione condizionale della pena e le condizioni per la sua reiterazione; collegamento con la necessità di valutare l'assenza di cause ostative.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il giudizio abbreviato/ patteggiamento e l'applicazione della pena su accordo; rilevanza perché le sentenze di applicazione della pena sono state rese con patteggiamento.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'estinzione del reato oggetto della sentenza di applicazione della pena decorso il termine (5 anni per delitto, 2 anni per contravvenzione) senza che l'imputato commetta reati della stessa indole; l'eventuale estinzione è ostativa alla revoca della sospensione condizionale e deve essere accertata dal giudice dell'esecuzione mediante gli opportuni accertamenti.
art. 167 cod. pen.
Regola gli effetti dichiarativi dell'estinzione del reato; la pronuncia giudiziale di accertamento dell'estinzione è rilevante per la certezza dei rapporti giuridici e per gli effetti favorevoli al condannato.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori per acquisire documenti e accertamenti necessari all'esame delle questioni rilevanti per l'esecuzione; deve essere esercitato per accertare l'eventuale estinzione del reato.
art. 676 cod. proc. pen.
Regola la cognizione del giudice dell'esecuzione sulle questioni attinenti all'esecuzione; individua la titolarità a proporre questioni come l'accertamento dell'estinzione del reato.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Regola l'unificazione di più reati; qui rilevante perché alcuni reati sono stati unificati e ciò incide sul computo e sulla valutazione delle reiterazioni.
Sentenza Corte Costituzionale n. 107/1998
Interpretazione secondo cui l'effetto impeditivo dell'estinzione discende dall'accertamento giudiziale irrevocabile di responsabilità; spetta al giudice dell'esecuzione decidere l'accertamento e attivare i necessari accertamenti.
Massime di principio
- Prima di revocare la sospensione condizionale della pena per reiterazione o per superamento del numero di concessioni, il giudice dell'esecuzione deve accertare se i reati oggetto delle sentenze di patteggiamento siano estinti ai sensi dell'art.445 c.p.p.; l'accertamento può richiedere l'acquisizione di documenti e l'esercizio dei poteri istruttori (art.666 c.p.p.).
- L'estinzione ope legis prevista dall'art.445 c.p.p. può ostare alla revoca anche se non è stata formalmente dichiarata, ma il giudice dell'esecuzione deve comunque procedere a un accertamento giudiziale per ragioni di certezza giuridica; non è sufficiente un controllo superficiale del casellario.
- Se la revoca si fonda sul presupposto che il beneficio è stato concesso un numero di volte superiore al consentito, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione che ha concesso il beneficio per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice procedente; la mancata acquisizione del fascicolo è vizio procedurale rilevante.
- Quando nelle vicende sono presenti più sentenze di patteggiamento e unificazioni (art.81 c.p.), occorre valutare gli effetti sul calcolo dei termini e sulla rilevanza delle successive condanne ai fini dell'estinzione e della revoca.
- Se esistono lacune istruttorie o motivazionali nel provvedimento di revoca, la Corte di legittimità annulla con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione colmi le carenze e applichi correttamente i criteri normativi e giurisprudenziali.
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