Sentenza del 16/12/2016 n. 26043 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due cartelle di pagamento relative a IVA, interessi, sanzioni, ritenute alla fonte e IRAP, sostenendo di aver aderito alle definizioni agevolate previste dalle leggi n. 388/2000 e n. 289/2002 e contestando l'assenza di una preventiva comunicazione dell'irregolarità o del rigetto del condono. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo per la mancata comunicazione preventiva. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, sostenendo che non esiste un obbligo generale di comunicare preventivamente il rigetto dell'istanza di condono e che la cartella può esprimere implicitamente tale rigetto. La società ha proposto ricorso incidentale, lamentando la novità dei motivi d'appello dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la mancata notifica di un provvedimento motivato di rigetto del condono non comporti decadenza dell'Amministrazione né lesione del diritto di difesa, poiché il contribuente può contestare il rigetto impugnando la cartella. Il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente opera solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, presupposto ritenuto insussistente nel caso concreto. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non trascriveva integralmente gli atti necessari a dimostrare la novità dei motivi d'appello. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese e per l'esame delle ulteriori contestazioni di merito.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000
Richiamata quale fonte di una definizione agevolata alla quale la società aveva dichiarato di aver aderito.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Disciplina il condono e la definizione agevolata cui si riferivano le cartelle; il contribuente deve dimostrare il perfezionamento della fattispecie condonistica e l'integrazione dei relativi presupposti.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
"qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"
L'obbligo di contraddittorio o comunicazione preventiva non è generalizzato e opera solo quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione. Non si applica automaticamente al mancato riconoscimento di un condono.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Consente al contribuente di contestare, impugnando la cartella, anche il provvedimento presupposto non notificato. Pertanto, la cartella può costituire la prima manifestazione dell'Amministrazione circa il mancato riconoscimento del condono.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
La contestazione della novità dei motivi d'appello deve essere adeguatamente documentata; il ricorrente per cassazione deve trascrivere gli atti rilevanti nei loro esatti termini, non limitandosi a riassumerli.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3
Norma invocata in un motivo dell'Agenzia, rimasto assorbito a seguito dell'accoglimento del primo motivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Norma invocata in un motivo dell'Agenzia, anch'esso rimasto assorbito dall'accoglimento della censura principale.
Massime di principio
- Il mancato invio di una comunicazione preventiva di rigetto del condono non rende automaticamente nulla o illegittima la cartella e non determina, di per sé, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria.
- La cartella di pagamento può rappresentare la prima manifestazione dell'Amministrazione circa il mancato riconoscimento del condono; il contribuente deve impugnarla tempestivamente, facendo valere in quella sede anche le contestazioni relative all'istanza di definizione.
- Chi invoca gli effetti estintivi di un condono deve provare il perfezionamento della procedura, inclusi i presupposti richiesti e gli eventuali versamenti dovuti.
- Il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 è limitato ai casi di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione e non si applica automaticamente alle controversie sul perfezionamento o sul rigetto di un condono.
- Nel ricorso per cassazione, chi denuncia la novità dei motivi d'appello deve trascrivere integralmente o nei passaggi essenziali gli atti processuali rilevanti; un semplice riassunto può comportare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sull'esistenza del debito tributario o sull'effettivo perfezionamento del condono: tali profili devono essere riesaminati dal giudice regionale in diversa composizione.
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