Sentenza n. 1120/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 17.4.2025, n. 429, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 17 aprile 2025, n. 429, passata in giudicato, quanto al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, agendo in proprio quale difensore titolare del credito antistatario, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 429 del 17 aprile 2025, passata in giudicato il 17 novembre 2025. La decisione aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.077,00, oltre accessori di legge, per spese di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, nell’ambito della controversia relativa all’attribuzione della carta del docente. Il ricorrente ha notificato la decisione all’Amministrazione presso la sua sede reale il 29 gennaio 2026; il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso. Ha chiesto il pagamento delle somme dovute, con interessi legali dalla data del passaggio in giudicato sino all’effettivo soddisfo, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né provare l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ritenuta fondata l’actio iudicati, ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza € 1.077,00, oltre accessori di legge e interessi legali dal 17 novembre 2025 fino all’effettivo soddisfo. Il Ministero, che non ha contestato la dedotta mancata esecuzione, non ha assolto l’onere di provare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo, gravante su chi lo eccepisce. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato; non ha disposto la distrazione delle spese perché il ricorrente aveva agito in proprio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che l’actio iudicati sia fondata e che, quindi, debba ordinarsi all’Amministrazione scolastica il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, corrispondendo all’avvocato Casillo l’importo liquidato dalla pronunzia ottemperanda a titolo di spese giudiziali oltre accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’Amministrazione gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato e può fissare un termine per l’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Verificato l’avvenuto decorso del termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la parte ricorrente notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 29 gennaio 2026;
L’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
Considerato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione, onde non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.;
In sede di ottemperanza, l’Amministrazione che sostiene di avere adempiuto al titolo deve provare l’avvenuto pagamento; la mancata contestazione e la mancata prova consentono di ritenere fondata l’actio iudicati.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Specificato che, come da richiesta del ricorrente, la predetta somma deve essere maggiorata degli interessi in misura legale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della decisione ottemperanda (17 novembre 2025) e sino al giorno di effettivo soddisfo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13 settembre 2021, n. 5809; T.A.R. Toscana, sez. I, 23 maggio 2017, n. 728);
Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, su richiesta, gli interessi legali sulle somme liquidate dal titolo, dalla data del passaggio in giudicato fino all’effettivo soddisfo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’Amministrazione di compiere gli atti necessari all’adempimento entro un termine determinato.
- Quando l’Amministrazione non contesta la dedotta mancata esecuzione del titolo e non fornisce prova dell’avvenuto adempimento, l’onere probatorio relativo al pagamento non risulta assolto e l’actio iudicati è fondata.
- In sede di ottemperanza, su richiesta dell’interessato, alle somme dovute in base al titolo possono aggiungersi gli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento.
- Per garantire l’esecuzione del giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
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