Cassazione Penale, Sentenza n. 5038/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Rao impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione n.130/2022 SIEP (5 maggio 2022) emesso in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Messina del 21/05/2019, sostenendo che la precedente pronuncia della Corte di legittimità (27/04/2022) aveva annullato la sentenza del 21/05/2019 limitatamente alla mancata delibazione sulla continuazione con reati già giudicati nel procedimento definito con sentenza del 07/02/2008. Il ricorrente, invocando i principi fissati dalle Sezioni Unite (n.3423/2020), deduceva che la condanna del 21/05/2019 non era eseguibile perché non determinata in modo completo e chiedeva la revoca dell'ordine di esecuzione in attesa della definitiva pronuncia sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento della pronuncia del 21/05/2019 riguardava esclusivamente la mancata applicazione della disciplina della continuazione con altra pronuncia irrevocabile e non investiva né il giudizio di responsabilità né la determinazione della pena per i reati per i quali il Rao era stato dichiarato colpevole. Pertanto la sentenza del 21/05/2019 è rimasta definitiva e la pena di 10 anni di reclusione è risultata eseguibile. La Corte ha inoltre osservato che, qualora nel giudizio di rinvio fosse riconosciuta la continuazione, la pena relativa al reato associativo (ritenuto come più grave) costituirebbe comunque la pena-base e quindi non determinerebbe una modifica tale da rendere inesorabilmente pregiudicata l'esecuzione già avviata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n.309/1990, artt. 73 e 74
Articoli relativi ai reati di stupefacenti (art.73) e alla fattispecie associativa (art.74); la sentenza ha ritenuto che il reato associativo è il più grave e va assunto come pena-base in ipotesi di riconoscimento della continuazione
Sentenza Sezioni Unite n.3423/2020
Sez. U., n.3423 del 29/10/2020 - dep. 27/01/2021 - Rv. 280261
Principio per cui, se una sentenza parzialmente annullata non individua irrevocabilmente il reato più grave e la pena non è completa e certa, la parte irrevocabile non può essere posta in esecuzione. La Corte ha chiarito che tale principio opera quando l'esecutività riguarda parti della sentenza non definitivamente determinate, e non si applica nel caso in cui l'annullamento riguardi la sola mancata valutazione della continuazione senza incidere sulla determinazione della pena
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo in relazione all'acquisizione di autorità di cosa giudicata di sentenze che definiscono capi di imputazione, ossia al tema dell'efficacia vincolante delle statuizioni già irrevocabili
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale motivo di ricorso per Cassazione (erronea applicazione della legge penale)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite procedurale rispetto all'estensione del motivo di impugnazione applicato al ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Se l'annullamento di una sentenza con rinvio riguarda soltanto la mancata valutazione della continuazione e non incide sulla responsabilità o sulla determinazione della pena, la sentenza rimane definitiva ed eseguibile.
- Il principio delle Sezioni Unite (n.3423/2020) impedisce l'esecuzione di una pena solo quando la parte irrevocabile della sentenza non contiene un'indicazione certa e completa del reato più grave e della pena, rendendo possibile una modifica non ipotetica nel giudizio di rinvio.
- Quando vi siano più sentenze definitive per medesime fattispecie, se in futuro viene riconosciuta la continuazione, la pena-base per il calcolo resterà quella della sentenza più grave tra quelle già irrevocabili; ciò può ridurre il rischio che l'esecuzione in corso causi un pregiudizio non recuperabile.
- Per chiedere la sospensione o la revoca dell'esecuzione è necessario dimostrare che l'annullamento incide concretamente sulla completezza e certezza della pena esecutiva; mere prospettazioni sulla possibile diversa applicazione della continuazione non sono sufficienti.
- È utile, prima di proporre istanze cautelari sull'esecuzione, valutare se l'oggetto dell'annullamento investe il giudizio di responsabilità o solo profili applicativi (es. omissione di valutazione della continuazione), perché solo nel primo caso può sussistere un concreto impedimento all'esecutività.
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