Cassazione Civile, Ordinanza n. 11768/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore precario, destinatario di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato l'illegittimità della reiterazione di contratti a termine da parte del Ministero e aveva riconosciuto un ristoro per il danno da precarietà, presentava istanza di rimborso delle ritenute IRPEF operate su tale somma. L'Amministrazione finanziaria taceva, formando un silenzio-rifiuto. Il contribuente impugnava il diniego davanti ai giudici tributari, sostenendo che la somma percepita aveva natura esclusivamente risarcitoria e, ai sensi dell'art. 6 del T.U.I.R., non era imponibile. I giudici di merito rigettavano sia il ricorso sia l'appello. In cassazione il contribuente deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.P.R. n. 917/1986, insistendo sull'irrilevanza fiscale dell'indennità risarcitoria riconosciuta per la precarietà lavorativa.
La decisione
La Corte ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle entrate aveva annullato in autotutela il diniego di rimborso, accogliendo la domanda del contribuente. Per questo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi, valorizzando le incertezze interpretative pregresse sulla tassazione dei risarcimenti per illegittima reiterazione di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il ricorrente lo invocava per sostenere che la somma percepita, avendo natura risarcitoria, non fosse soggetta a imposizione; la Corte non si pronuncia nel merito della questione perché la controversia viene meno per autotutela dell'Amministrazione.
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano il rito camerale in cassazione seguito per la trattazione del ricorso.
art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197
Norma richiamata per la disciplina del procedimento camerale di legittimità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione competente annulla in autotutela l'atto impugnato e accoglie la pretesa del contribuente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta eliminazione del diniego o dell'atto contestato priva di interesse la decisione sul merito della censura originaria.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla presenza di obiettive incertezze interpretative della disciplina fiscale applicabile al momento della proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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