Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12332/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso immediato perCassazione (cosiddetto "per saltum") avverso l'ordinanza del 4/02/2026 della Corte di appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di immediata liberazione per sopravvenuta carenza del titolo custodiale. Il ricorrente contestava che l'annullamento senza rinvio, disposto dalla Corte di cassazione il 15/10/2025 nei confronti della sentenza di condanna per omessa traduzione, avesse comportato la caducazione del titolo esecutivo; ha inoltre dedotto violazioni di norme di procedura penale (artt. 143, 178 lett. c), 303, 306 c.p.p.) e di garanzie convenzionali e costituzionali (art. 5 CEDU, commi 1 e 4; art. 6 CEDU; artt. 13 e 117 Cost.), nonché deficit di traduzione dell'atto impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso come immediato per Cassazione in quella forma e, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., ha proceduto alla conversione del ricorso in appello ex art. 310 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, per il prosieguo del giudizio. Non è stata pronunciata decisione sul merito della richiesta di liberazione e il provvedimento impugnato non è stato annullato.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Rimedio giurisdizionale corretto (appello) avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca/modifica/estinzione di misure cautelari; il ricorso va qualificato/convertito in appello.

  • art. 311, comma 2 cod. proc. pen.

    Limita la possibilità del ricorso per cassazione alle sole ordinanze che dispongono una misura coercitiva e in caso di violazione di legge; richiamato per escludere l'ammissibilità del ricorso immediato in questa materia.

  • art. 568, comma 2 e comma 5 cod. proc. pen.

    Comma 2: indica i casi relativi allo "status libertatis"; comma 5: autorizza la conversione del mezzo di impugnazione quando sia manifesta la volontà di impugnare, permettendo alla Corte di cassazione di convertire il ricorso in appello.

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Individua la competenza del Tribunale (Sezione per il Riesame) a ricevere gli atti per il prosieguo dell'appello contro provvedimenti cautelari; usato per individuare la sede cui trasmettere gli atti.

  • art. 303, comma 4 lett. c) cod. proc. pen.

    Fissa i termini massimi della custodia cautelare (coincidente con quelli di espiazione pena) richiamati dalla Corte di appello per valutare la durata residua; la Corte aveva ritenuto che i termini scadessero il 17/04/2029.

  • artt. 143 e 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione agli effetti dell'annullamento senza rinvio e alle formalità della traduzione; la Corte non ha ritenuto che, nella specie, tali profili legittimassero il ricorso per cassazione immediato.

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme di procedura penale oggetto di censura; comunque il Collegio ha ritenuto procedurale la rilevanza e ha disposto la conversione.

  • art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73 comma 1; art. 80 comma 2

    Norme del testo unico stupefacenti che individuano il reato per il quale il ricorrente era sottoposto a misura cautelare; collocano il procedimento nell'ambito dei delitti di droga.

  • art. 5 CEDU

    paragrafo 1 e paragrafo 4

    Richiamato dal ricorrente per denunciare detenzione non conforme alla Convenzione (par.1) e per l'assenza di un controllo giurisdizionale effettivo (par.4); la Corte ha rimarcato che le questioni di merito vanno trattate nel corretto grado di impugnazione (appello).

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in ordine alle garanzie del giusto processo e del diritto a un processo equo, connesso alla contestazione sulla mancata traduzione; la Corte ha riservato l'esame di merito alla Sezione per il Riesame.

  • art. 13 Cost. e art. 117 Cost.

    Richiamate in relazione all'obbligo di conformità del diritto interno alla CEDU e alla tutela dei diritti fondamentali; la Corte ha proceduto su profilo procedurale senza decidere sul merito costituzionale.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di Cancelleria successivi alla decisione della Corte di cassazione (adempimenti relativi alla conversione e trasmissione degli atti).

Massime di principio

  • Avverso il rigetto di una istanza di revoca, modifica o estinzione di misure cautelari il rimedio corretto è l'appello ex art. 310 c.p.p.; il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo in casi tassativi e non si presta generalmente a sospendere la misura.
  • Se il ricorso è viziato nella qualificazione ma manifesta chiaramente la volontà di impugnare, la Corte può convertire il mezzo in quello competente (art. 568, comma 5 c.p.p.); pertanto è prudente, nel presentare l'impugnazione, indicare espressamente la volontà e il tipo di rimedio che si ritiene più idoneo.
  • Un annullamento senza rinvio della sentenza per vizi formali (es. omessa traduzione) non determina automaticamente l'estinzione del titolo esecutivo o la liberazione, soprattutto se la Corte chiarisce che l'annullamento è limitato alla specifica violazione; occorre valutare caso per caso e prospettare l'appello al Tribunale competente.
  • Le censure basate sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 5 e art. 6 CEDU) possono essere rilevanti, ma l'efficacia della tutela dipende dalla corretta sede procedurale: tali questioni vanno adeguatamente proposte nel grado di giudizio competente per l'esame della libertà personale (Tribunale per il Riesame).
  • In situazioni analoghe è fondamentale richiedere tempestivamente la traduzione degli atti nelle lingue note all'imputato e sollevare il vizio processuale nel grado e con il principio processuale appropriato, oltre a predisporre l'appello al Tribunale per il Riesame se si ottiene il rigetto in appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.