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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14570/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, depositata il 9 novembre 2010, che aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRAP e IRPEF per il 2004, emesso a seguito dell'omessa dichiarazione dei redditi ai sensi degli artt. 39 e 41 del D.P.R. n. 600/1973. Il giudice d'appello aveva reputato generica l'informativa dell'Anagrafe Tributaria e non provata la destinazione delle merci esportate alla vendita; aveva inoltre valorizzato, ai fini della buona fede, una segnalazione relativa allo studio professionale incaricato della trasmissione della dichiarazione. Con sette motivi, l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva fondato la decisione sul rilascio al contribuente di una ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, circostanza non allegata; 2) violazione dell'art. 10 della L. n. 212/2000, perché la buona fede non esclude il pagamento del tributo; 3) violazione della stessa norma quanto all'annullamento delle sanzioni; 4) e 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1972, per avere posto a carico dell'Ufficio la prova dell'esportazione e della destinazione alla cessione, sebbene l'esportazione non fosse contestata e, in caso di omessa dichiarazione, spettasse al contribuente provare che il reddito non era stato prodotto o era inferiore; 6) e 7) censure, sotto i profili indicati dall'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, relative alla mancata considerazione nell'accertamento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle merci. Il contribuente aveva affermato in appello di spedire container nel paese d'origine per conto di terzi, senza vendere la merce.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo; ha dichiarato assorbiti il terzo, il sesto e il settimo. Ha rilevato che la CTR aveva considerato una circostanza — il rilascio di una ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione — mai dedotta dal contribuente, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha inoltre chiarito che la buona fede prevista dall'art. 10 della L. n. 212/2000 può incidere sull'irrogazione delle sanzioni nei presupposti stabiliti dalla norma, ma non elimina la debenza del tributo. Quanto all'accertamento d'ufficio conseguente all'omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti e ricorrere a presunzioni supersemplici; una volta acquisiti elementi dall'Ufficio e risultando incontestata l'esportazione delle merci, spettava al contribuente provare che il reddito non era stato prodotto o che era inferiore. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Sussiste la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato racchiuso nel disposto dell’art. 112 c.p.c., avendo la C.T.R. posto a fondamento della decisione una circostanza – il rilascio da parte del commercialista della ricevuta di invio della dichiarazione dei redditi – mai dedotta dal ricorrente, il quale si era limitato a far riferimento ad un “impegno alla trasmissione telematica rilasciata dall’intermediario incaricato” (v. pag. 4 dell’atto di appello).

    Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando fonda la decisione su una circostanza fattuale non allegata dalla parte, diversa da quella effettivamente dedotta.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Dalla piana formulazione della norma si evince con chiarezza come la rilevanza della buona fede del contribuente sia circoscritta all’ambito della irrogazione di sanzioni, restando invece dovuto il tributo. Infatti, l’irrogazione di sanzioni – in presenza dei presupposti indicati – si porrebbe, a differenza del permanere della debenza del tributo, in stridente contrasto con il principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

    La buona fede del contribuente, nei casi previsti dall'art. 10, può escludere le sanzioni e gli interessi moratori, ma non fa venir meno l'obbligo di pagare il tributo.

  • art. 2697 c.c.

    Tali argomentazioni, invero, si pongono in contrasto con il principio di diritto innanzi richiamato, in quanto non tengono conto che, a fronte degli elementi acquisiti dall’Ufficio e del dato incontestato della esportazione della merce, l’onere della prova gravava sul contribuente, che era tenuto a dimostrare che il reddito non era stato prodotto o che era stato prodotto in misura inferiore.

    In presenza di un accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione e di elementi acquisiti dall'Ufficio, una volta incontestata l'esportazione, incombe sul contribuente dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è inferiore a quello accertato.

  • art. 41 D.P.R. n. 600/1973

    A tal fine l’Ufficio, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, determina il reddito complessivo del contribuente, con facoltà di ricorso a presunzioni c.d. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (da ultimo, Cass., sez. trib., 20-01-2017, n. 1506).

    Nell'accertamento d'ufficio conseguente all'omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque disponibili e utilizzare presunzioni supersemplici, anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; il contribuente può contrastarle provando l'assenza o la minore entità del reddito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Con il sesto ed il settimo motivo, con i quali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, si censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui nell’avviso di accertamento l’Ufficio avrebbe dovuto considerare i costi sostenuti dal contribuente per approvvigionarsi della merce.

    La disposizione è richiamata quale parametro dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e alla nullità processuale; tali censure sono rimaste assorbite e la Corte non ne ha deciso il merito.

Massime di principio

  • Viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato la decisione che pone a fondamento del giudizio un fatto non allegato dalla parte, non coincidente con la circostanza da questa effettivamente dedotta.
  • La buona fede del contribuente contemplata dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente può escludere sanzioni e interessi moratori nei casi previsti dalla norma, ma non incide sulla debenza del tributo.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio è disciplinato dall'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973; l'Ufficio può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o conosciuti e avvalersi di presunzioni supersemplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Nell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, a fronte degli elementi acquisiti dall'Ufficio e di fatti non contestati rilevanti per la ricostruzione del reddito, spetta al contribuente dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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