Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1753/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito della procedura concorsuale per la classe di concorso AS2D e, con un motivo subordinato, la disposizione del bando relativa alla valutazione dei servizi prestati in più classi di concorso

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha partecipato al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AS2D, per la Regione Toscana, collocandosi tra gli idonei non vincitori. Ha impugnato la graduatoria definitiva deducendo l’erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli e chiedendo la rettifica del punteggio e l’inserimento tra i vincitori. Con il quarto motivo ha inoltre impugnato, ove necessario e in via cautelativa, l’art. 10 del bando ministeriale, contestandone l’interpretazione secondo cui non sarebbe stato possibile dichiarare e computare, nella medesima istanza di partecipazione per più classi di concorso, tutti i servizi prestati nello stesso anno scolastico. La ricorrente ha sostenuto la competenza territoriale del TAR Toscana, richiamando il criterio degli effetti territorialmente limitati dell’atto applicativo impugnato.

La decisione

Il TAR Toscana ha rilevato d’ufficio il difetto di competenza territoriale. L’impugnazione comprendeva anche l’art. 10 del bando di concorso, atto generale emanato da un’autorità centrale e destinato a produrre effetti sull’intero territorio nazionale. La contestazione del bando radica la competenza del TAR Lazio - Roma e determina, per connessione, l’attrazione presso tale giudice anche dell’impugnazione degli atti applicativi, pur se questi ultimi hanno efficacia territorialmente limitata e anche se l’atto presupposto è stato impugnato in via subordinata o cautelativa. Il TAR ha quindi dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando come giudice competente il TAR Lazio - Roma. La controversia potrà proseguire davanti al giudice indicato mediante riassunzione entro il termine perentorio di trenta giorni. Il TAR non ha esaminato la domanda cautelare, rimessa al giudice competente, e ha compensato le spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.

    criterio degli effetti del provvedimento impugnato

    Il criterio degli effetti territoriali non è sufficiente a radicare la competenza del TAR regionale quando sia impugnato anche un atto generale di un’autorità centrale con effetti nazionali.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale individuata per l’impugnazione dell’atto generale o presupposto attrae per connessione quella relativa agli atti applicativi, anche quando questi ultimi abbiano efficacia territorialmente limitata.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    La declinatoria di competenza impedisce al giudice incompetente di decidere sulla domanda cautelare, che può essere esaminata dal giudice indicato come competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    termine perentorio di trenta giorni

    La causa può proseguire davanti al giudice dichiarato competente mediante riassunzione nel termine perentorio previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro un atto applicativo impugna anche, seppure in via subordinata o cautelativa, un bando o altro atto generale emanato da un’autorità centrale e avente effetti sull’intero territorio nazionale, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio - Roma.
  • L’impugnazione dell’atto generale nazionale attrae per connessione, presso il giudice competente per tale atto, anche le contestazioni rivolte agli atti applicativi territorialmente limitati.
  • La qualificazione dell’impugnazione dell’atto generale come subordinata o proposta soltanto ove necessario non esclude l’effetto di attrazione della competenza territoriale, purché l’atto sia effettivamente oggetto di una censura.
  • Il giudice che dichiara la propria incompetenza territoriale non deve esaminare la domanda cautelare, spettando tale valutazione al giudice indicato come competente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.