Sentenza n. 11088/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e adozione di misura cautelare ex art. 55 c.p.a., - dell’esito della prova scritta svolta il 23 ottobre 2025 inerente il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia (codice 02), per come pubblicato il 28 ottobre 2025 nell’area personale del candidato sul portale INPA con avviso di parità, nelle parti di interesse; - della prova stessa, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il punteggio corretto per le domande nn. 14, 23 e 32 della busta n. 14 estratta nella sessione del 23 ottobre 2025 ore 08:00; dell'eventuale comunicazione di rigetto dell'istanza di autotutela presentata dal ricorrente in data 30 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di ogni altro atto istruttorio sotteso all’inidoneità del ricorrente sebbene allo stato non conosciuto, tra cui: a) i verbali di formazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; d) il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; e) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato al ricorrente; f) le FAQ pubblicate il 4 agosto 2025, ove necessario; g) le integrazioni alle FAQ pubblicate il 7 agosto 2025, ove necessario; h) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; i) la delibera 24.2025 di nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; l) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; m) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; n) la delibera di rettifica del nominativo relativo al componente del comitato di vigilanza pubblicata il 17 novembre 2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l’accertamento e la declaratoria: - del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione in melius del punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarato idoneo nonché ammesso al successivo step con la fase di valutazione dei titoli collocandolo nella graduatoria idonei per i motivi esposti in narrativa; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del medesimo non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso per 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia, con attribuzione di 20,5 punti e mancato superamento della soglia di 21 punti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorrente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’esito della prova scritta del 23 ottobre 2025, chiedendo l’attribuzione di un punto per ciascuno dei quesiti nn. 14, 23 e 32, oltre all’eliminazione delle penalità, sostenendo che le risposte da lui indicate fossero corrette o comunque plausibili. Ha dedotto la violazione dell’art. 6 del bando e del principio di univocità della risposta esatta, l’erroneità e ambiguità dei quesiti, l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza ed erroneità, la violazione della par condicio, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 35 e 35-ter d.lgs. 165/2001 e dell’art. 8 d.P.R. 487/1994. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dell’art. 12 d.P.R. 487/1994 per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e la mancata risposta all’istanza di autotutela. Nel corso del giudizio la Commissione ha riconosciuto come corretta anche la risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 23, attribuendogli il relativo punto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l’amministrazione presso la quale i vincitori instaureranno il rapporto di lavoro. Ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative al quesito n. 23, poiché la Commissione aveva attribuito al ricorrente il punto rivendicato. Ha invece respinto le doglianze relative ai quesiti nn. 14 e 32. Quanto al quesito n. 14, ha ritenuto corretta la risposta dell’Amministrazione perché il brano descriveva diverse esperienze di linguaggio artistico di Picasso e non consentiva di riferire specificamente al cubismo la reinterpretazione indicata dal ricorrente, né conteneva il riferimento all’adattamento del cubismo all’artista. Quanto al quesito n. 32, ha ritenuto incompatibile con il tenore letterale della domanda la risposta relativa a Discord, osservando che la trascrizione automatica delle riunioni non è possibile mediante il solo utilizzo di tale applicativo, ma richiede applicativi esterni di supporto. Il TAR ha inoltre affermato che, trattandosi di quesiti a risposta multipla con tre opzioni predeterminate e una sola risposta corretta, non era necessario elaborare ulteriori criteri di valutazione, e che l’Amministrazione non è obbligata a pronunciarsi sulle istanze di autotutela. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre oneri di legge, in solido in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe quale fondamento della domanda cautelare, senza specifica decisione cautelare autonoma.
art. 6 del bando di concorso
Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina della prova e all’attribuzione del punteggio; le relative censure sono state ritenute infondate per i quesiti ancora controversi.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze di disparità di trattamento, par condicio, imparzialità e buon andamento; non è stata ravvisata alcuna violazione.
artt. 35 e 35-ter d.lgs. 165/2001
Richiamati dal ricorrente in materia di procedure concorsuali e principi di selezione; le censure fondate su tali disposizioni sono state respinte.
art. 8 d.P.R. 487/1994
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi applicabili alle prove concorsuali; il giudice non ha ravvisato la dedotta violazione.
art. 3 l. 241/1990
Invocato per il difetto di motivazione; la decisione esclude che le contestazioni svolte imponessero una diversa valutazione dei quesiti.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Il TAR ha ritenuto non necessaria una preventiva elaborazione di ulteriori criteri, poiché i quesiti prevedevano tre risposte predeterminate e una sola risposta corretta.
artt. 74 e 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
Utilizzati per il rinvio alla motivazione di precedenti sentenze in forma semplificata della stessa Sezione, ritenute pertinenti sui quesiti nn. 14 e 32.
Massime di principio
- Nei concorsi basati su quesiti a risposta multipla con un numero predeterminato di opzioni, quando la struttura della prova presuppone una sola risposta corretta, non è necessaria l’elaborazione di ulteriori criteri valutativi rispetto alla predeterminazione dei quesiti e delle risposte.
- La valutazione della correttezza di una risposta a un quesito di comprensione del testo deve essere compiuta sulla base del contenuto complessivo del brano: non è sufficiente che l’opzione scelta sia astrattamente compatibile con singole espressioni, se introduce elementi o specificazioni non presenti nel testo.
- Un quesito concorsuale non è ambiguo per il solo fatto che una risposta alternativa possa apparire plausibile; l’annullamento è giustificato soltanto quando la formulazione non consenta di individuare in modo ragionevole e univoco l’opzione coerente con il testo o con il tenore letterale della domanda.
- L’Amministrazione non ha un obbligo generale di pronunciarsi sulle istanze di autotutela presentate dal candidato dopo l’esito della prova concorsuale.
- La sopravvenuta attribuzione, nel corso del giudizio, del punteggio richiesto dal candidato determina il sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alla relativa contestazione, mentre il giudizio prosegue sulle restanti censure.
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