Cassazione Penale, Sentenza n. 22611/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza relativa all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.: il ricorrente contestava l'inclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico nel calcolo della pena considerata per determinare il quintuplo, sostenendo che tale aggravante dovesse essere scorporata dal computo, analogamente a quanto avviene nella continuazione, per evitare disparità di trattamento e rispettare il principio del finalismo rieducativo della pena.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo il quale, ai fini del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., la pena più grave tra le concorrenti si determina tenendo conto della pena inflitta in concreto per il singolo reato, comprensiva degli aumenti o diminuzioni per le circostanze (inclusa la recidiva e il nesso teleologico). La Corte ha ritenuto infondato il paragone con la continuazione, poiché nella continuazione la scissione della pena è imposta da esigenze di garanzia che giustificano l'esclusione della quota riferibile al reato-satellite, situazione non sovrapponibile alla presenza di circostanze aggravanti in un singolo reato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Il criterio moderatore che consente di limitare la pena complessiva al quintuplo della più grave tra le pene concorrenti va calcolato avendo riguardo alla pena più grave inflitta "in concreto" per il singolo reato, comprensiva degli aumenti o diminuzioni per circostanze (anche aggravanti come il nesso teleologico o la recidiva).
Giurisprudenza: Sez. I n. 8706 del 8.2.2012 (rv 252216)
Conferma l'orientamento secondo cui la pena più grave ai fini del computo del quintuplo comprende gli aumenti per circostanze; non va operata una distinzione tra tipologie di circostanze aggravanti.
Massime di principio
- Per il calcolo del limite del quintuplo previsto dall'art. 78 cod. pen. si prende come riferimento la pena effettivamente inflitta per il reato più grave, comprensiva degli aumenti o diminuzioni dovuti a circostanze contestate e valutate in sede di cognizione.
- Le circostanze aggravanti (es. nesso teleologico, recidiva) non sono in linea di principio scorporabili dal calcolo della pena base ai fini del criterio moderatore; esse concorrono a determinare l'entità della pena per ciascun reato.
- La disciplina applicata alla continuazione è un'eccezione motivata da esigenze di garanzia che permettono, se utile al condannato, di scindere il reato continuato nelle fattispecie componenti; tale meccanismo non si estende automaticamente alle circostanze aggravanti di un singolo reato.
- Chi intende contestare l'inclusione di specifiche aggravanti nel computo per il criterio moderatore deve anzitutto dimostrare la sussistenza di una base normativa o giurisprudenziale che giustifichi il diverso trattamento; il mero richiamo al principio del finalismo rieducativo o al paragone con la continuazione è insufficiente.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione su tali questioni è probabile la condanna alle spese processuali; valutare la solidità giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
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