Sentenza del 02/02/2015 n. 541 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Equitalia - Notifica - Raccomandata con avviso di ricevimento - Validità della pretesa tributaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato riconosciuto che la notifica della cartella di pagamento può essere validamente effettuata mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Pertanto, la pretesa tributaria è stata ritenuta valida.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento fosse invalida perché notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, contestando quindi la regolarità della procedura notificatoria e, di conseguenza, la validità della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 7
La disposizione riguarda gli obblighi di motivazione e di informazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; nel caso esaminato, non è stata ritenuta ostativa alla validità della notifica effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
D.P.R. n. 602/1973
La disciplina della riscossione mediante ruolo consente di ritenere valida la notifica della cartella di pagamento effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, purché siano rispettati i requisiti previsti per la notificazione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non deve necessariamente essere notificata esclusivamente tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore: l'invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento può essere idoneo a perfezionare la notifica.
- La contestazione della modalità di invio, da sola, non rende invalida la cartella se la legge ammette quella modalità e l'avviso di ricevimento dimostra la consegna o la regolarità del procedimento.
- Per valutare la validità della notifica occorre verificare concretamente la normativa applicabile, la prova della spedizione e della ricezione, l'indirizzo utilizzato e il rispetto dei termini di decadenza.
- L'eventuale irregolarità della notifica deve essere distinta dalla fondatezza della pretesa tributaria: una contestazione formale non comporta automaticamente l'annullamento del debito.
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