Ordinanza n. 12/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento n. 132/16-2 del 29 settembre 2025 del Comando Interregionale carabinieri “Ogaden” notificato in pari data; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) del provvedimento n. 132/16-2 del 29 settembre 2025 del Comando Interregionale carabinieri “Ogaden” notificato in pari data; b) del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. 118650 del 17.02.2025 Affare CS 3839/2024, mai notificato al ricorrente e richiamato nella memoria di costituzione della difesa erariale; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Comando Interregionale carabinieri n. 132/16-2 del 29 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento adottato dal Comando Interregionale carabinieri “Ogaden”. Con motivi aggiunti ha impugnato nuovamente il medesimo provvedimento, nonché il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato richiamato nella memoria di costituzione dell’Amministrazione e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda la rilevanza amministrativa di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p. (patteggiamento), alla luce dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., e in particolare della disciplina relativa alle pene accessorie e agli effetti delle disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento del Comando Interregionale carabinieri. Ha ritenuto sussistenti profili di fondatezza, valorizzando la portata letterale dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., la coerenza sistematica delle disposizioni contenute nel medesimo comma e la ratio della riforma Cartabia. In particolare, secondo la valutazione cautelare, quando il legislatore considera rilevanti le “sentenze di condanna” senza prevedere un’esplicita equiparazione della sentenza di patteggiamento, devono comunque trovare applicazione le eccezioni previste dal primo e dal secondo periodo dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., ove ne ricorrano i presupposti. La regola residuale dell’equiparazione della sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna opera soltanto in assenza dei presupposti delle suddette eccezioni. Il TAR ha fissato l’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.
art. 119, comma 1, lett. m-octies, c.p.a.
La controversia è stata ricondotta dal TAR alla materia soggetta al rito speciale previsto dall’art. 119 c.p.a.
art. 119, comma 3, c.p.a.
Utilizzato per fissare l’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 per la trattazione del merito.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
“Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”; “Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che le eccezioni previste dal primo e dal secondo periodo prevalgano sulla regola generale di equiparazione, anche quando la normativa amministrativa richiami genericamente le sentenze di condanna senza un’esplicita equiparazione della sentenza di patteggiamento.
art. 444, comma 2, c.p.p.
Individua la sentenza pronunciata all’esito del patteggiamento cui si riferisce la disciplina dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In presenza dei presupposti previsti dall’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., le eccezioni stabilite dal primo e dal secondo periodo della disposizione limitano la regola generale di equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.
- Quando una disposizione non penale attribuisce rilevanza alle “sentenze di condanna” senza prevedere un’esplicita equiparazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p., occorre verificare preliminarmente l’applicabilità delle eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.; la regola generale di equiparazione opera solo in via residuale.
- La valutazione cautelare sulla rilevanza amministrativa di una sentenza di patteggiamento deve essere condotta considerando congiuntamente il tenore letterale dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., il coordinamento tra i periodi della disposizione e la ratio della riforma Cartabia.
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