Cassazione Civile, Ordinanza n. 30030/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società cooperativa assoggettata a liquidazione coatta amministrativa aveva agito nei confronti della banca presso cui intratteneva conti correnti, chiedendo che fossero dichiarati inefficaci, ai sensi degli artt. 44 e 200 l.fall., i pagamenti e gli addebiti eseguiti dopo l’apertura della procedura concorsuale e che la banca fosse condannata alla restituzione delle somme. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello l’aveva rigettata ritenendo che la banca non fosse legittimata passivamente, perché aveva operato come mera esecutrice dei pagamenti disposti dalla correntista e non come beneficiaria delle somme, sicché l’azione doveva essere proposta contro i terzi che avevano ricevuto i pagamenti. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 78, 42 e 44 l.fall., sostenendo che la domanda riguardava invece la declaratoria di inefficacia delle operazioni di addebito eseguite dalla banca dopo lo scioglimento automatico del rapporto di conto corrente e la conseguente condanna della banca alla restituzione del saldo attivo indebitamente sottratto alla procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente stesse in realtà contestando l’interpretazione della domanda fornita dalla corte d’appello, interpretazione che costituisce apprezzamento di fatto censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell’omesso esame di fatti decisivi. Poiché tali specifiche censure non erano state ritualmente formulate e non erano stati adeguatamente indicati i fatti decisivi asseritamente trascurati, la decisione impugnata è rimasta ferma. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, nelle azioni ex art. 44 l.fall. aventi ad oggetto pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura, la legittimazione passiva spetta all’effettivo accipiens delle somme e non alla banca che abbia solo eseguito il pagamento su incarico del correntista. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-ter c.p.c.
Norma richiamata come base del provvedimento di primo grado deciso con ordinanza.
artt. 44 e 200 l.fall.
Richiamati come fondamento dell’azione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura concorsuale.
art. 78 l.fall.
Invocato dalla ricorrente per sostenere lo scioglimento automatico del conto corrente e l’ineseguibilità degli ordini di pagamento successivi all’apertura della procedura.
artt. 42 e 44 l.fall.
Richiamati in combinazione con l’art. 78 l.fall. per sostenere l’inefficacia delle operazioni eseguite dopo l’assoggettamento a procedura concorsuale.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Utilizzato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per delimitare i vizi motivazionali deducibili in cassazione quando si contesti l’interpretazione della domanda.
art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.
Richiamato per evidenziare l’onere di specifica indicazione e riproduzione dei fatti decisivi e degli atti rilevanti nel ricorso.
art. 2043 c.c.
Richiamato come possibile diverso titolo di responsabilità extracontrattuale, distinto dall’azione di inefficacia ex art. 44 l.fall.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la domanda è qualificata dal giudice di merito come azione di inefficacia di pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura concorsuale, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del petitum, ma deve denunciare specificamente un vizio motivazionale nei limiti consentiti o l’omesso esame di fatti decisivi.
- Nelle azioni dirette a far dichiarare inefficaci pagamenti effettuati dopo l’apertura della procedura concorsuale, la legittimazione passiva spetta all’effettivo beneficiario del pagamento, cioè all’accipiens, e non alla banca che abbia soltanto eseguito l’ordine del cliente.
- La banca che si limiti a eseguire un pagamento per conto del correntista non è, di regola, destinataria dell’azione ex art. 44 l.fall.; una sua eventuale responsabilità può essere fatta valere solo mediante una domanda diversa e autonoma, fondata su specifici presupposti contrattuali o extracontrattuali.
- La qualificazione dell’azione proposta in giudizio e l’individuazione del suo fondamento fattuale costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio di motivazione o dell’omesso esame di fatti decisivi.
- Se la domanda di condanna alla restituzione è meramente consequenziale alla declaratoria di inefficacia del pagamento, essa segue il medesimo perimetro soggettivo dell’azione principale e deve essere proposta contro chi abbia ricevuto la prestazione solutoria.
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