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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, chiesto con il ricorso principale, della Determinazione del Responsabile del Settore - Settore 3 - Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Patrimonio e Manutenzioni, n. 33/2025, Reg. Generale n. 194, del Comune di Mattinata, recante, unitamente all' “autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari privati su suolo pubblico comunale”, rilasciata in favore della Ipas, la previsione, secondo cui: “La presente autorizzazione è temporanea e, più precisamente, risolutivamente condizionata all'esito del procedimento di evidenza pubblica per la concessione degli spazi pubblicitari, …… dando atto che, ove il procedimento di gara si concluda ……. con gara deserta, la presente autorizzazione automaticamente decadrà, senza che l'operatore economico possa vantare alcuna pretesa o risarcimento economico da parte dell'Amministrazione Comunale, con obbligo di immediata rimozione di tutti gli impianti autorizzati con il presente atto e senza necessità di alcun preavviso”; della successiva Nota, sempre a firma del “Responsabile del Settore - Settore 3 - Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Patrimonio e Manutenzioni, Parere a firma del Dirigente della IVa Ripartizione Polizia Municipale e Attività Produttive - Settore Vigilanza Territoriale”, Prot. n. 004931, datata 25.03.2025, di variazione e rettifica degli impianti di cui alla Determinazione n.33/2025, e con cui, l'Amministrazione resistente, premesso il contenuto della Determinazione n. 33/2025, ha variato i limiti dimensionali degli installandi impianti pubblicitari; della Delibera di G.M. n. 34 del 14.02.2025, dall'oggetto: “Attività di installazione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale”, nella parte in cui stabilisce: “.. L'autorizzazione decadrà automaticamente e senza che la Ipas s.p.a. possa avanzare pretesa alcuna, nell'ipotesi di aggiudicazione ad altro soggetto e/o di gara deserta, a seguito di espletamento della gara ad evidenza pubblica”; di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque connesso a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente; chiesto con il ricorso per motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 02.12.2025: della Nota del Responsabile del Settore 3 - Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Patrimonio e Manutenzioni, n. Prot. 014037 del 05.09.2025, del Comune di Mattinata, dall’oggetto: “Inizio lavori installazione impianti – Riscontro Nota Prot. n.13980 del 04.09.2025”, recante la comunicazione di decadenza dell’autorizzazione ricevuta dalla ricorrente con Determinazione n. 33/2025, Reg. Generale n.194;

Giustizia amministrativa202501116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione temporanea all'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, condizionata risolutivamente all'esito di una gara pubblica, successiva rettifica delle caratteristiche degli impianti e comunicazione di decadenza dall'autorizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale che le aveva rilasciato un'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, qualificandola come temporanea e subordinandone la permanenza all'esito di una procedura di evidenza pubblica. L'autorizzazione prevedeva la decadenza automatica in caso di aggiudicazione della gara ad altro soggetto o di gara deserta, senza preavviso, senza obbligo risarcitorio per il Comune e con obbligo di immediata rimozione degli impianti. Sono stati impugnati anche la successiva nota di rettifica delle dimensioni degli impianti, la delibera di Giunta comunale recante la medesima clausola di decadenza e, con motivi aggiunti, la nota con cui il Comune ha comunicato la decadenza dell'autorizzazione. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non irragionevole la temporaneità dell'autorizzazione e la previsione della decadenza in caso di gara deserta, poiché la clausola privilegia l'assegnazione dell'utilità pubblica mediante gara, strumento ritenuto preferibile anche alla luce dei principi eurounitari. Quanto al periculum, il Tribunale ha valorizzato il fatto che la ricorrente, pur avendo ottenuto l'autorizzazione provvisoria, non aveva installato immediatamente gli impianti e aveva comunicato l'intenzione di procedervi soltanto circa sei mesi dopo il rilascio, circostanza incompatibile con un interesse economico immediato, concreto e urgente. Il pregiudizio dedotto è stato inoltre ritenuto prevalentemente economico e, quindi, riparabile per equivalente. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro in favore del Comune per la fase cautelare; le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata, anche in ragione della minima attività processuale svolta e della necessità di approfondirne la qualità di controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha escluso sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la previsione della temporaneità di un'autorizzazione amministrativa e della sua decadenza in funzione dell'espletamento di una successiva gara non è, di per sé, irragionevole quando mira a privilegiare l'assegnazione dell'utilità pubblica mediante procedura di evidenza pubblica, anche in coerenza con i principi eurounitari.
  • Il periculum in mora deve essere concreto, attuale e urgente; la mancata attivazione tempestiva del titolo ottenuto e la dichiarata intenzione di iniziare l'attività solo a distanza di diversi mesi escludono, in assenza di ulteriori elementi, l'esistenza di un pregiudizio cautelare immediato.
  • Un pregiudizio di natura eminentemente economica, in quanto normalmente riparabile per equivalente, non integra di regola un periculum cautelare irreparabile o grave.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoProcedura di garaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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