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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09651/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia non interviene sul merito della responsabilità, ma conferma la regolazione sanzionatoria già operata in appello e la stabilità dell'accordo sul trattamento penale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

La decisione riguarda tre ricorsi proposti nell'interesse di altrettanti imputati avverso una sentenza della Corte di appello che aveva definito il processo con concordato in appello. Un ricorrente censurava la commisurazione della pena base deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione sanzionatoria. Gli altri due ricorrenti lamentavano, sempre con riferimento alla pena, violazione di legge e vizio di motivazione in tutte le sue forme, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in sede di legittimità quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; inoltre, trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sono deducibili i vizi relativi alla determinazione della pena che non ne comportino l'illegalità, in ragione della natura consensualistica e deflattiva dell'istituto. La Corte ha infine osservato che il giudice di appello aveva adeguatamente motivato sul calcolo della pena e aveva recepito l'accordo delle parti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state invocate dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto non deducibile in cassazione, nel caso di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il sindacato sui vizi relativi al loro diniego quando non si prospetti l'illegalità della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena quando la sua determinazione non presenti profili di arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello non sono deducibili con ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino l'illegalità del trattamento sanzionatorio.
  • In presenza di concordato in appello, il controllo di legittimità sulla pena è limitato ai soli profili di legalità, restando preclusa la critica al merito dell'accordo e alla quantificazione sanzionatoria recepita dal giudice.
  • La motivazione sul calcolo della pena è sufficiente quando il giudice di merito richiami in modo intellegibile i criteri seguiti e non incorra in errori scrutinabili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

Testo integrale

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