Cassazione Penale, Sentenza n. 20661/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Perugia del 25/09/2024 che aveva dichiarato il non luogo a procedere per il reato previsto dall'art. 44, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 ritenendo il reato estinto ai sensi dell'art. 45, comma 3. Il ricorrente ha sostenuto che l'art. 45, comma 3, dispone l'estinzione solo in caso di rilascio del permesso in sanatoria e non in caso di demolizione del manufatto abusivo, mentre nel caso di specie il giudice aveva accertato la demolizione e non il rilascio della sanatoria. Con memoria depositata nel grado di legittimità il Procuratore ha inoltre osservato che la demolizione sarebbe stata necessaria perché l'edificazione era avvenuta in area archeologica e dunque il fatto poteva essere ricondotto al reato paesaggistico ex art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 con possibile applicazione della causa di estinzione prevista dal comma 1-quinquies.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'estinzione prevista dall'art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 consegue esclusivamente al rilascio del permesso in sanatoria rispondente ai requisiti dell'art. 36 (doppia conformità sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda) e non alla mera demolizione del manufatto. Ha escluso che si possa riconoscere efficacia estintiva alla cosiddetta sanatoria giurisprudenziale. Ha altresì ritenuto inammissibile in sede di legittimità l'esame della nuova qualificazione del fatto come reato paesaggistico poiché si tratta di circostanze di fatto e di merito non dedotte nel giudizio di merito. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio, in diversa composizione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, comma 3
La Corte interpreta il comma 3 nel senso che l'estinzione dei reati contravvenzionali urbanistici consegue solo al rilascio del permesso in sanatoria e non alla demolizione del manufatto abusivo.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 36
L'art. 36 richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria; solo la sanatoria rigorosamente conforme a questi requisiti produce effetti estintivi ex art. 45, comma 3.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b
Norma che definisce la fattispecie edilizia contestata in primo grado. Nel caso la dichiarazione di non luogo a procedere era stata basata sull'applicazione di art. 45, comma 3, ma la Cassazione ha ritenuto l'applicazione errata per le ragioni esposte.
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1
Riferimento alla fattispecie di reato paesaggistico che il Procuratore generale ha prospettato come possibile diversa qualificazione del fatto quando l'opera è realizzata in area archeologica; la Corte ha però ritenuto tale questione non esaminabile in sede di legittimità perché attiene a fatti e valutazioni di merito non svolte precedentemente.
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 3, n. 45485 del 19/09/2019 (Caprio, Rv. 277265-01)
Citata per affermare il principio secondo cui non è ammissibile riconoscere efficacia estintiva alla cosiddetta 'sanatoria giurisprudenziale' che legittima opere in un secondo momento divenute conformi; la sanatoria rilevante è solo quella formale prevista dall'art. 36.
Massime di principio
- La demolizione di un manufatto abusivo non determina di per sé l'estinzione del reato urbanistico; l'estinzione prevista dall'art. 45, comma 3, DPR 380/2001 richiede il rilascio del permesso in sanatoria conforme ai requisiti dell'art. 36.
- Per ottenere effetti estintivi è necessaria una sanatoria formale che dimostri la doppia conformità: al momento della realizzazione e al momento della domanda di sanatoria; non è sufficiente la conformità sopravvenuta o la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale.
- Le nuove qualificazioni giuridiche fondate su circostanze di fatto (es. riconduzione a reato paesaggistico per ubicazione in area archeologica) devono essere prospettate e dedotte nel giudizio di merito; la Cassazione non può valutare fatti non trattati o non dedotti in sede di merito.
- Se il pubblico ministero impugna una sentenza per errata applicazione delle cause di estinzione, la Cassazione può annullare e rinviare il processo per nuovo giudizio; è quindi importante che in primo grado le parti deducano tutte le circostanze rilevanti e le possibili qualificazioni alternative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20647/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20649/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20650/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →