Cassazione Penale, Ordinanza n. 04874/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a pena detentiva e pecuniaria per il reato di impiego di lavoratrici straniere prive di valido titolo per lavoro. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza del reato, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato solo testimonianze generiche e avesse trascurato passaggi favorevoli della prova orale, in particolare le dichiarazioni di alcune lavoratrici e il mancato ricordo di un'ispettrice del lavoro; 2) nullità della sentenza per omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 3) carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena non fosse stata adeguatamente contenuta nei minimi edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi di merito meramente reiterativi delle doglianze di appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata considerata sufficiente e non illogica. Ha inoltre osservato che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo sui vizi tipici della motivazione. Quanto agli altri motivi, la Corte ha ritenuto non illogica l'esclusione della particolare tenuità del fatto, giustificata dalla ripetizione della condotta in due locali, e congruamente motivati sia il diniego delle attenuanti generiche, in ragione della condotta non collaborativa, dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi, sia la determinazione della pena, prossima ai minimi edittali e implicitamente correlata alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81, comma 2, c.p.
Richiamato come base del vincolo di continuazione applicato ai fatti contestati in più episodi.
art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286/1998
Norma incriminatrice relativa all'impiego di lavoratori stranieri privi di valido titolo; la condotta contestata consiste nell'avere impiegato numerose lavoratrici straniere munite solo di permesso di soggiorno turistico.
art. 131-bis c.p.
L'esclusione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente motivata in ragione della reiterazione della condotta in due distinti locali.
art. 606 c.p.p.
La Corte ricorda che in cassazione è sindacabile solo la presenza dei vizi tipici della motivazione, non una nuova valutazione del merito probatorio.
art. 133 c.p.
Richiamato per affermare che la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata anche con richiami sintetici ai criteri di adeguatezza ed equità.
art. 618 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si limiti a riproporre le censure di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del loro significato, ma soltanto il controllo sull'esistenza di specifici vizi di motivazione nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- L'assenza di contratti di lavoro non è decisiva quando la stessa condotta contestata presuppone l'illiceità dell'assunzione o dell'impiego dei lavoratori stranieri.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione non illogica quando la condotta sia stata ripetuta e non appaia marginale nel suo disvalore complessivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi negativi specifici quali precedenti penali, mancata collaborazione e assenza di elementi positivi valutabili.
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica, specie quando la pena è prossima al minimo e il riferimento ai criteri di gravità del fatto e personalità dell'imputato risulti comprensibile.
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