Sentenza del 30/09/2015 n. 19413 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, ai fini IVA, IRAP e imposte dirette. La ditta contestava, tra l'altro, il recupero dell'IVA detratta per operazioni soggettivamente inesistenti, la maggiore imposizione per ricavi non contabilizzati derivanti dalla vendita di autoveicoli usati in regime del margine, l'indeducibilità dei costi per carburante e la determinazione delle sanzioni. La Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla carenza di motivazione della sentenza regionale sui primi due aspetti e alla mancata spiegazione del criterio di rideterminazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il settimo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo e inammissibili il quinto e il sesto. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa a un'altra sezione della medesima Commissione. Il giudice del rinvio dovrà motivare concretamente l'accertamento relativo alle operazioni soggettivamente inesistenti e ai ricavi non contabilizzati, nonché indicare con precisione il criterio di calcolo delle sanzioni. La Corte ha inoltre precisato che, per le imposte dirette, i costi effettivamente sostenuti e inerenti possono essere deducibili anche se collegati a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo che siano direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo o ricorrano sequestro, confisca o restituzione del provento. È rimasta ferma, invece, l'inammissibilità delle censure relative alle schede carburante e al criterio di cumulo delle sanzioni per difetto di autosufficienza del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
requisito della motivazione della sentenza
La sentenza tributaria deve esporre un percorso logico comprensibile e verificabile. Non è sufficiente rinviare genericamente all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o ad altri atti senza riassumerne il contenuto essenziale.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1, 2 e 3, convertito dalla L. n. 44 del 2012
costi e spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo
La disposizione, applicabile retroattivamente ai rapporti non esauriti, limita l'indeducibilità ai costi direttamente impiegati nella commissione di un delitto non colposo. I costi inerenti ed effettivamente sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti possono quindi essere deducibili ai fini delle imposte dirette, salvo le condizioni ostative previste dalla legge.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
L'IVA indicata in una fattura attiva può rimanere dovuta dal soggetto che l'ha addebitata, anche quando l'operazione presenta profili di irregolarità.
D.P.R. n. 444 del 1997
La deduzione dei costi per carburante e la detrazione della relativa IVA richiedono schede carburante complete, sottoscritte e conformi al modello previsto, compresa l'indicazione del veicolo e dei dati chilometrici. La contabilità dell'impresa o altri elementi sostitutivi non costituiscono, di regola, equipollente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12
Il contribuente può contestare l'applicazione del cumulo materiale e chiedere l'applicazione della continuazione, ma il motivo di ricorso deve indicare e documentare con precisione il contenuto dell'atto sanzionatorio e il criterio concretamente applicato.
Art. 366 c.p.c., commi 1, nn. 4 e 6
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi denuncia vizi relativi ad atti o documenti deve riprodurne o indicarne specificamente il contenuto rilevante. La mancata trascrizione o localizzazione degli elementi decisivi può comportare l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Una decisione tributaria è censurabile se si limita a richiamare genericamente altri atti senza esporre i fatti, le prove e il ragionamento che conducono alla conclusione.
- Quando l'accertamento si fonda su presunzioni o indizi, il giudice deve descrivere concretamente gli elementi utilizzati e spiegare perché siano idonei a dimostrare la frode o l'inesistenza soggettiva delle operazioni.
- Ai fini delle imposte dirette, la mera soggettiva inesistenza dell'operazione non rende automaticamente indeducibile il costo realmente sostenuto e inerente; occorre verificare se il costo sia stato direttamente impiegato per commettere un delitto non colposo e se ricorrano sequestri, confische o restituzioni.
- La detrazione IVA richiede una valutazione distinta rispetto alla deducibilità del costo: la consapevolezza, il concorso o la negligenza del contribuente rispetto alla frode possono impedire la detrazione.
- Per le spese soggette a documentazione formale, come il carburante, la mancanza dei dati obbligatori può impedire deduzione e detrazione anche se la spesa è stata contabilizzata.
- La rideterminazione delle sanzioni deve essere accompagnata da un calcolo o da criteri espliciti; una formula generica di riduzione non consente di controllare la correttezza della decisione.
- Nel ricorso per cassazione è necessario riportare con precisione gli atti e i documenti su cui si fondano le censure; la semplice contestazione o il rinvio generico agli atti del processo può determinare l'inammissibilità.
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