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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19356/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di indennizzo collegata alla revisione della stima di beni già appartenuti al dante causa degli odierni controricorrenti, con riferimento a un preteso atto interruttivo della prescrizione. Il Tribunale aveva ritenuto tempestiva l'interruzione del termine decennale sulla base di una lettera/raccomandata del 31.3.2009; la Corte d'appello di Roma, su impugnazione del Ministero, ha accolto solo parzialmente l'appello, revocando soltanto la rivalutazione monetaria e confermando il resto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito all'appellante l'onere di riprodurre in appello i documenti favorevoli, senza considerare il riparto originario dell'onere della prova; in particolare, la mancata produzione in appello della lettera del 31.3.2009 avrebbe impedito di ritenere superata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. Il ricorrente sosteneva inoltre che la Corte di merito avesse confuso la questione del riparto dell'onere probatorio con quella della valutazione del documento e della sua efficacia interruttiva, e che la lettera non avesse comunque valore di costituzione in mora, ma soltanto di domanda amministrativa ai sensi della legge n. 7 del 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum judicium: l'appellante assume la veste di attore nel grado di gravame e deve dimostrare la fondatezza dei motivi di appello, producendo i documenti necessari all'esame del motivo, anche tramite copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il Ministero aveva in appello contestato proprio l'interpretazione e il valore giuridico del documento prodotto in primo grado e non riprodotto, sicché il principio invocato non era pertinente; in ogni caso, il ricorso non aveva trascritto o adeguatamente sintetizzato il contenuto del documento in questione. È stata quindi confermata l'inammissibilità del ricorso e il Ministero è stato condannato alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte non ne accoglie la lettura proposta, ribadendo che in appello l'onere di dimostrare i motivi di gravame grava sull'appellante.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la Corte d'appello avesse preteso una prova non dovuta; la Corte ritiene il motivo inconferente rispetto al principio applicato in tema di produzione dei documenti in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte dichiara l'inammissibilità perché la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    La parte appellante che contesti la valutazione di documenti prodotti in primo grado deve estrarne copia e produrli in appello affinché il giudice del gravame possa esaminarli.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Disciplina la definizione anticipata del ricorso; la Corte decide in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, la Corte applica le sanzioni per abuso del processo, condannando il ricorrente sia a una somma equitativa in favore della controparte sia a un importo alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato, soggette a prenotazione a debito.

  • legge n. 7 del 2009

    Richiamata nel merito della lite come disciplina delle domande di ulteriore indennizzo e delle pratiche da riesaminare; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione, perché assorbe la questione nel giudizio di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello civile, l'appellante assume la posizione processuale di attore del gravame e deve dimostrare la fondatezza delle censure, producendo i documenti necessari al riesame del motivo, anche mediante copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. se il documento non è più nel fascicolo di parte.
  • Quando il motivo di appello mira a contestare l'efficacia o l'interpretazione di un documento già prodotto in primo grado, la sua mancata riproduzione in appello può impedire al giudice del gravame l'esame diretto del documento, con conseguente soccombenza dell'appellante se il contenuto non sia specificamente allegato o trascritto.
  • Il principio di acquisizione o non dispersione della prova documentale non esonera l'appellante dall'onere di mettere il giudice d'appello in condizione di esaminare il documento rilevante, specialmente se il documento è necessario per la decisione del motivo di impugnazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la censura si limita a riproporre una lettura della regola processuale già superata da un orientamento consolidato della Corte, senza offrire argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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