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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30698/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte d'appello, deducendo un unico motivo: la prescrizione del reato asseritamente maturata prima dell'impugnazione, con decorrenza indicata al 05/09/2024. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che il reato, commesso il 05/09/2014, non era prescritto alla data della sentenza di secondo grado del 16/07/2024 e che, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso impedisce di computare nel termine prescrizionale il periodo successivo alla sentenza d'appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinata secondo equità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha escluso la prescrizione dedotta, rilevando che alla data della sentenza d'appello il reato non era ancora estinto e che l'inammissibilità del ricorso preclude il maturare della prescrizione nel periodo successivo.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata; il ricorso non ha contestato il merito della responsabilità, ma solo la pretesa maturazione della prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esclusione della colpa del ricorrente.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, non potendosi escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità, è dovuto il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, alla data della sentenza impugnata, il termine di prescrizione non era ancora maturato in relazione alla data di commissione del reato.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere computato ai fini prescrizionali il tempo successivo alla sentenza di secondo grado.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in via ordinaria, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Il controllo della Corte, in presenza di un motivo unico fondato sulla prescrizione, si arresta alla verifica della evidente infondatezza della censura e della sussistenza o meno del termine estintivo alla data della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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