Cassazione Penale, Sentenza n. 22388/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 12/09/2024 che, con la diminuzione prevista dal rito abbreviato, aveva condannato il ricorrente a 8 mesi di reclusione per evasione (art. 385 c.p.). Il motivo unico di ricorso denunciava violazione di legge (artt. 125, 546 c.p.p.) per carenza assoluta della motivazione: il Tribunale si sarebbe limitato a sintetizzare lo svolgimento del processo senza esporre i motivi di fatto e di diritto e i criteri di valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di secondo grado. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 125 c.p.p. e il contenuto minimo della motivazione indicato dall'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p., osservando che la sentenza impugnata si limitava a una mera descrizione dello svolgimento processuale senza esporre i risultati acquisiti, i criteri di valutazione delle prove e le ragioni per escludere le prove contrarie. La mancanza di motivazione è stata qualificata come nullità (sanabile), ma poiché il difensore aveva tempestivamente fatto ricorso immediato ai sensi dell'art. 579 c.p.p., la nullità non poteva ritenersi sanata e si è disposta la rinnovazione del giudizio in appello.
Norme richiamate
Impone l'obbligo generale di motivazione della sentenza; la decisione deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto su cui si fonda.
art. 546 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Specificazione dei contenuti minimi della motivazione: concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, indicazione dei risultati acquisiti, dei criteri di valutazione della prova adottati e delle ragioni per escludere le prove contrarie, nonché individuazione degli accertamenti fattuali e della loro qualificazione giuridica, punibilità e determinazione della pena.
Consente il ricorso immediato per la nullità della sentenza; l'esercizio di tale impugnazione impedisce che la nullità si consideri sanata per effetto del giudicato sul dispositivo non impugnato.
Norma che definisce il reato di evasione, ossia il fatto per cui il ricorrente era stato condannato (due episodi del 21 e 24 novembre 2023).
Massime di principio
- Anche quando il procedimento si svolge con rito abbreviato la sentenza deve contenere una motivazione adeguata: una mera descrizione dello svolgimento processuale è insufficiente.
- La motivazione deve indicare risultati acquisiti, criteri di valutazione delle prove e ragioni per ritenere non attendibili prove contrarie; va inoltre esplicitata la qualificazione giuridica dei fatti e la determinazione della pena.
- La totale mancanza di motivazione costituisce nullità della sentenza (non inesistenza) che è sanabile, ma se il difensore impugna immediatamente la nullità ai sensi dell'art. 579 c.p.p. la decisione va annullata e il giudizio rinnovato.
- In casi analoghi il giudice di merito (in sede di rinvio) dovrà riesaminare gli accertamenti, valutare le prove con criteri esplicitati e motivare puntualmente l'accertamento della responsabilità e la determinazione della pena.
- Le censure sulla motivazione sono un motivo strategico efficace: se provate, possono comportare l'annullamento e il rinvio anche quando il dispositivo non sia altrimenti contestato.
Testo integrale
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