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Sentenza

Sentenza del 10/05/2017 n. 2621 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tasse automobilistiche - Riscossione - Prescrizione - Termine triennale - Sussiste - Applicazione dell'art. 2953 c.c. - Non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la riscossione di un credito per tasse automobilistiche, deducendo l'intervenuta prescrizione triennale decorrente dalla notificazione della cartella esattoriale non opposta. La questione riguardava anche l'eventuale applicazione dell'art. 2953 c.c., che potrebbe trasformare il termine breve in quello ordinario decennale quando il credito risulti da un titolo giudiziale definitivo.

La decisione

La pretesa relativa alle tasse automobilistiche resta soggetta al termine di prescrizione triennale previsto dalla normativa speciale. La mancata opposizione della cartella non determina, da sola, la conversione del termine breve in quello decennale dell'art. 2953 c.c.; tale effetto si verifica soltanto in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Pertanto, decorso il termine triennale dalla notificazione della cartella senza atti interruttivi validi, il credito deve ritenersi prescritto.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2953

    La conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera quando il diritto è accertato con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento giudiziale definitivo; non deriva dalla semplice mancata opposizione di una cartella esattoriale.

  • Decreto-legge n. 2/1986, art. 3

    Richiamato quale fonte della disciplina speciale relativa alle tasse automobilistiche e al relativo termine di prescrizione.

  • Legge n. 60/1986

    Richiamata in relazione alla disciplina legislativa delle tasse automobilistiche.

  • Decreto-legge n. 953/1982, art. 5, comma 31

    Prevede la disciplina speciale della prescrizione dei crediti relativi alle tasse automobilistiche, con termine triennale.

  • Legge n. 53/1983

    Richiamata quale normativa di conversione e disciplina delle disposizioni in materia di tasse automobilistiche.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 23397/2016

    Ha stabilito che la mancata opposizione della cartella esattoriale non comporta la conversione automatica del termine breve di prescrizione in quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c., salvo che il credito sia fondato su un titolo giudiziale definitivo.

Massime di principio

  • Per i crediti relativi alle tasse automobilistiche deve essere verificato innanzitutto il termine speciale triennale, calcolato dalla notificazione della cartella o dall'ultimo atto validamente interruttivo.
  • Una cartella non impugnata diventa definitiva sotto il profilo della pretesa amministrativa, ma non equivale automaticamente a una sentenza passata in giudicato e non determina, da sola, la prescrizione decennale.
  • Per interrompere la prescrizione l'amministrazione o l'agente della riscossione deve notificare tempestivamente un atto idoneo e validamente notificato; in mancanza, il decorso del termine prosegue.
  • La prescrizione può assumere durata decennale soltanto quando il credito sia stato definitivamente accertato mediante un titolo giudiziale, non per il semplice decorso del termine per impugnare la cartella.
  • In casi analoghi è essenziale ricostruire cronologicamente la notificazione della cartella, gli eventuali solleciti o atti di riscossione e la presenza di una sentenza definitiva, verificando se tra due atti validi siano trascorsi più di tre anni.

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