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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04634/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cooperativa per il pagamento della quota sociale ancora dovuta da una lavoratrice che aveva aderito alla compagine sociale. La lavoratrice aveva proposto opposizione deducendo la nullità del rapporto associativo per coartazione della volontà, sostenendo di essere stata indotta alla sottoscrizione del contratto sociale da raggiri e artifizi posti in essere dai vertici della cooperativa, sotto la pressione della perdita del posto di lavoro. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che, dai documenti di causa, l'obbligo di assunzione era stato assunto in un momento anteriore alla domanda di diventare socia, sicché non risultava provata l'alternativa tra diventare socia o rinunciare al lavoro. In cassazione la parte ricorrente aveva proposto quattro motivi di illegittimità della sentenza, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte senza accettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, nonostante la mancata accettazione della controparte. Ha però condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ritenendo applicabile la regola generale della condanna del rinunciante in assenza di specifiche circostanze idonee a giustificare la deroga. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il solo rigetto o per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione, se non accettata, estingue il processo; la regola sulla non condanna alle spese non opera automaticamente, poiché il giudice mantiene un potere discrezionale di deroga solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.

  • L. n. 228 del 2012

    ha introdotto nel sistema il meccanismo dell'ulteriore importo del contributo unificato nei casi tipici di soccombenza processuale in impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
  • In caso di rinuncia non accettata, la condanna alle spese del giudizio di legittimità segue la regola generale a carico del rinunciante, salvo specifiche circostanze che giustifichino una deroga.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti si applica soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non può essere esteso analogicamente alla rinuncia al ricorso, essendo misura eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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