Ordinanza n. 1089/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0058521.20-10-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. DGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo ministeriale e al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, diretta al riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna. Sono stati altresì impugnati il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca sul corso denominato "Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo", frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, e gli atti connessi, incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Nella fase cautelare è stata contestata, in particolare, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso, e dell'esperienza professionale maturata nel settore; inoltre, è stata censurata la motivazione sulle divergenze tra i percorsi formativi e il rilievo attribuito all'assenza di natura abilitante del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento di diniego fino alla scadenza, il 30 giugno 2026, del contratto di insegnamento su sostegno svolto dalla ricorrente. A un primo e sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo svolto all'estero e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le obiezioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo risultavano già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria n. 18-22/2022 e che la motivazione sulle divergenze dei programmi formativi avrebbe dovuto essere rigorosa, anche alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori. Le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato nella pendenza del contratto di insegnamento su sostegno, in scadenza il 30 giugno 2026. L'eventuale fissazione dell'udienza di merito è stata rinviata a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione conseguito all'estero.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego finale.
art. 55 c.p.a.
È stato applicato per riconoscere la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare e sospendere il provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento.
Massime di principio
- Nella valutazione di una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare in modo completo l'iter formativo, compreso il piano analitico del corso, nonché l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può costituire, di per sé, una ragione ostativa al riconoscimento quando la questione sia già stata risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
- Le divergenze tra i programmi formativi estero e italiano devono essere motivate in modo rigoroso, tenendo conto degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere colmate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché mediante il rigetto automatico della domanda di riconoscimento.
- In sede cautelare, la pendenza di un contratto di insegnamento su sostegno con scadenza prossima può integrare il periculum in mora necessario alla sospensione del diniego di riconoscimento fino alla scadenza del rapporto.
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