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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 13734 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il preavviso di fermo amministrativo notificato da Equitalia Cerit S.p.a. per il mancato pagamento di una cartella relativa a contributi al Servizio Sanitario Nazionale. Sosteneva che la precedente sentenza del Tribunale di Pistoia, dichiarando l'inesigibilità delle pretese contributive e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sui contributi SSN, avesse determinato un giudicato favorevole. Deduceva inoltre l'erronea applicazione dell'art. 50 c.p.c., la necessità di sospendere il giudizio tributario per pregiudizialità e l'esistenza di una litispendenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo. Ha stabilito che, prima dell'introduzione dell'art. 59 della legge n. 69/2009, quando una sentenza dichiarava il difetto di giurisdizione senza indicare il termine per rivolgersi al giudice competente, si applicava analogicamente il termine di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c. La società non aveva riassunto tempestivamente il giudizio davanti al giudice tributario; pertanto, la cartella era divenuta definitiva. Non sussisteva inoltre litispendenza tra il giudizio ordinario e quello tributario. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.400 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 50 c.p.c.

    termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio

    La disposizione è stata applicata analogicamente, per il periodo anteriore alla legge n. 69/2009, anche ai casi di dichiarazione del difetto di giurisdizione quando il giudice non abbia indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione.

  • Art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria del processo non era applicabile, poiché la società non aveva dimostrato concretamente i presupposti della pregiudizialità e aveva formulato la censura in termini meramente ipotetici.

  • Art. 39 c.p.c.

    La litispendenza richiede la contemporanea pendenza di cause identiche davanti a uffici giudiziari diversi appartenenti allo stesso ordine giudiziario; non ricorre tra un giudizio ordinario e uno tributario.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1 e 2

    Le controversie relative ai contributi SSN rientrano nella giurisdizione tributaria, sicché, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio doveva essere riassunto davanti alla Commissione tributaria.

  • Art. 59 della legge n. 69/2009

    La Corte richiama la disciplina successiva sulla riassunzione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione; per il periodo precedente alla sua entrata in vigore è stato utilizzato in via analogica il termine dell'art. 50 c.p.c.

Massime di principio

  • Quando un giudice dichiara il difetto di giurisdizione, la parte interessata deve riassumere tempestivamente la causa davanti al giudice competente; la mancata riassunzione può rendere definitivo l'atto impugnato.
  • L'assenza, nella sentenza, dell'indicazione del termine per la riassunzione non consente di lasciare indefinitamente pendente il giudizio: può trovare applicazione il termine previsto dalla disciplina processuale, anche in via analogica.
  • Un successivo appello o altro procedimento collegato non sospende automaticamente il termine per la riassunzione e non esonera la parte dall'attivarsi davanti al giudice munito di giurisdizione.
  • La litispendenza, di regola, non sussiste tra procedimenti davanti a giudici appartenenti a ordini diversi, come il giudice ordinario e quello tributario.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione non equivale a una decisione di merito favorevole sul credito: se il processo non viene correttamente riassunto, l'atto impositivo o la cartella può consolidarsi.

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