Ordinanza n. 90/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa misura cautelare consistente nell’ammissione con riserva alle prove orali, della valutazione, pari a -OMISSIS- punti, della prova scritta della ricorrente in relazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno nella Regione Calabria, ai sensi del Bando Ministero dell’istruzione e del merito n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, per la classe di concorso -OMISSIS-; dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova; dell’avviso -OMISSIS- della Direzione Generale del Ministero dell’istruzione e del merito che ha sancito, comunicando la soglia minima di ammissione di -OMISSIS-, l’esclusione dal concorso; dei quesiti n. 16, 18, 34 e 46 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso in data 2.12.2025; dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i predetti quesiti per la prova scritta; dell’elenco degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui non è ricompreso il nominativo della ricorrente; della nota della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito del 21.1.2026 di rigetto dell’istanza di autotutela del 19.1.2026; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione negativa della prova scritta, esclusione dal concorso e mancata ammissione alla prova orale nel concorso per personale docente, nonché i quesiti della prova e il rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la valutazione attribuita alla propria prova scritta, l'esclusione dal concorso per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissione alle prove orali, i quesiti nn. 16, 18, 34 e 46 somministrati nella prova scritta del 2 dicembre 2025, gli atti di predisposizione dei quesiti, l'elenco degli ammessi alla prova orale e il rigetto dell'istanza di autotutela. Ha chiesto, in via cautelare, l'ammissione con riserva alle prove orali. Il giudice ha esaminato preliminarmente la competenza territoriale, ritenendola sussistente poiché gli atti impugnati, compreso l'avviso ministeriale impugnato limitatamente alle classi di concorso di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale, producono effetti diretti limitati al territorio regionale. In sede cautelare la ricorrente ha contestato, tra l'altro, un errore materiale nel quesito n. 16 e l'asserita equivocità, ambiguità e fuorvianza degli ulteriori quesiti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 13 c.p.a. Ha poi respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris: sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, l'errore materiale riscontrato nel quesito n. 16 e gli ulteriori quesiti contestati non sono apparsi idonei a conferire alle domande una portata equivoca, ambigua o fuorviante quanto alla risposta. Non è stata quindi disposta l'ammissione con riserva alle prove orali. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
La competenza territoriale del TAR sussiste quando gli atti impugnati producono effetti diretti limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per mancanza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 13 c.p.a., la competenza territoriale del TAR può fondarsi sulla limitazione degli effetti diretti degli atti impugnati all'ambito territoriale regionale, anche quando uno degli atti sia di provenienza ministeriale, se esso è contestato limitatamente alla parte relativa alle competenze dell'ufficio regionale.
- Nella fase cautelare, la contestazione di quesiti concorsuali non giustifica l'ammissione con riserva alle prove successive quando, a una valutazione sommaria, l'errore materiale o la formulazione dei quesiti non risultino idonei a renderli equivoci, ambigui o fuorvianti rispetto alla risposta richiesta.
- L'ammissione cautelare con riserva a una prova concorsuale presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; in mancanza di una ragionevole apparenza di fondatezza delle censure rivolte alla prova, la domanda cautelare deve essere respinta.
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