Cassazione Civile, Ordinanza n. 21545/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, mentre ha posto a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2005, emessa in seguito ad avviso di accertamento, deducendo di non avere mai ricevuto l'avviso presupposto. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la notifica dell'atto presupposto fosse valida perché eseguita presso il domicilio fiscale per temporanea assenza del destinatario, reputando irrilevante che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD) fosse stata inviata a un indirizzo diverso. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 8, comma 2, L. n. 890/1982, sostenendo che l'invio della CAD a un indirizzo diverso da quello della notificazione impedisce il perfezionamento del procedimento notificatorio; con il secondo ha dedotto vizio del procedimento notificatorio e violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando anche l'effettivo indirizzamento dell'avviso di accertamento al domicilio fiscale corretto.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, L. 20 novembre 1982, n. 890
La comunicazione di avvenuto deposito deve essere idonea a rendere effettivamente edotto il destinatario della notificazione; l'invio a un indirizzo diverso da quello corretto incide sulla validità del procedimento notificatorio, perché impedisce la conoscenza effettiva del deposito dell'atto.
art. 140 c.p.c.
Nella notificazione per temporanea irreperibilità del destinatario, la comunicazione di avvenuto deposito è elemento essenziale per il perfezionamento del procedimento notificatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare vizio del procedimento notificatorio e violazione di norme processuali.
art. 115 c.p.c.
È richiamato quale norma violata nel giudizio di legittimità, in relazione alla valutazione del contenuto dell'avviso di ricevimento e del procedimento notificatorio.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- Quando la notificazione avviene ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea irreperibilità del destinatario, la comunicazione di avvenuto deposito ha funzione essenziale e non meramente formale, poiché completa il procedimento e consente la conoscenza effettiva dell'atto.
- La CAD deve essere inviata correttamente al destinatario: se è spedita a un indirizzo diverso da quello della notificazione, il perfezionamento del procedimento notificatorio non può ritenersi validamente dimostrato, con conseguente lesione del diritto di difesa.
- In sede di legittimità, quando la violazione relativa alla notifica comporti già la definizione della controversia e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
- Nel giudizio relativo alla validità della notificazione, l'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è necessario per verificare l'effettiva conoscenza del deposito da parte del destinatario.
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