Sentenza del 15/03/2017 n. 6738 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo che aveva annullato l'accertamento fiscale relativo al 2003, ai fini IVA, IRAP e IRPEF. I motivi riguardavano: l'antieconomicità di una permuta con costi superiori rispetto al bene ricevuto; la qualificazione come deducibile, anziché come spesa di rappresentanza, di un contributo versato alla Provincia di Chieti per una conferenza; la mancata contabilizzazione di una sopravvenienza attiva relativa a un contratto pluriennale; e l'errata valutazione delle rimanenze finali relative a un contratto d'opera a esecuzione ultrannuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto legittimo valorizzare, ai fini dell'accertamento, un comportamento manifestamente antieconomico non adeguatamente spiegato dal contribuente; ha qualificato il contributo per l'organizzazione della conferenza come spesa di rappresentanza in assenza di prova di una specifica attività pubblicitaria; ha censurato la motivazione sulla sopravvenienza attiva, ritenendola priva di adeguato percorso logico e non confrontata con le clausole contrattuali sui pagamenti; e ha affermato che, per le opere ultrannuali, le rimanenze devono essere valutate in rapporto ai corrispettivi liquidati e alla parte di opera eseguita. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Un comportamento del contribuente contrario ai normali criteri economici, se non adeguatamente giustificato, può costituire elemento presuntivo idoneo a fondare l'accertamento. Il giudice che lo ritenga irrilevante deve spiegare con argomenti concreti perché l'antieconomicità non sia sintomatica di violazioni fiscali.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La disposizione è richiamata insieme alle norme sull'accertamento per sostenere la rettifica ai fini IVA in presenza di elementi contabili ed economici incoerenti.
Codice civile, art. 2697
Il contribuente deve fornire elementi idonei a giustificare operazioni anomale o antieconomiche quando l'Ufficio abbia evidenziato circostanze concrete e significative.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, già art. 74, comma 2
l'art. 108, comma 2, cit. espressamente include in tale ambito "i contributi erogati per l'organizzazione di convegni"
Le spese di rappresentanza sono sostenute per accrescere prestigio e immagine dell'impresa, senza una diretta aspettativa di incremento delle vendite. Le spese di pubblicità, invece, mirano direttamente alla promozione di prodotti, marchi o servizi e all'aumento delle vendite. In assenza di prova di attività pubblicizzata, i contributi per convegni rientrano nelle spese di rappresentanza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Il principio di competenza impone di imputare costi, ricavi, debiti e sopravvenienze all'esercizio cui economicamente si riferiscono, secondo la concreta esigibilità e le clausole del contratto.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 93, già art. 60
Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio.
Per le opere ultrannuali, le rimanenze finali devono riflettere la parte di opera eseguita e non ancora liquidata, mantenendo un equilibrio tra costi sostenuti, corrispettivi liquidati e quota di utile maturata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92 e art. 110, comma 8
La CTR non poteva limitarsi a sostenere che una rettifica delle rimanenze avrebbe richiesto rettifiche negli esercizi successivi; doveva applicare la disciplina specifica dell'art. 93 alle opere ultrannuali.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Le censure hanno riguardato sia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sia l'insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi.
Massime di principio
- Un'operazione economicamente irrazionale o apparentemente priva di convenienza non determina automaticamente l'illecito fiscale, ma può giustificare l'accertamento presuntivo se il contribuente non offre spiegazioni documentate e coerenti.
- Per distinguere spese di pubblicità e spese di rappresentanza occorre verificare l'obiettivo concreto: promozione diretta di prodotti o vendite nel primo caso, valorizzazione dell'immagine e dei rapporti istituzionali nel secondo. La mancanza di pubblicità specifica orienta verso la rappresentanza.
- Nei contratti pluriennali, la competenza fiscale non può essere determinata in modo astratto dalla sola conclusione o ultimazione dei lavori: occorre esaminare clausole di pagamento, stati di avanzamento, ritenute, esigibilità e maturazione economica del debito.
- Per opere, forniture o servizi di durata ultrannuale, le rimanenze devono essere calcolate considerando la parte eseguita e non ancora liquidata, in coordinamento con i corrispettivi già liquidati, così da rispettare la competenza economica.
- Una sentenza tributaria deve esaminare puntualmente le contestazioni dell'Ufficio e gli elementi contrattuali e contabili decisivi; una motivazione meramente assertiva o ripetitiva può portare alla cassazione con rinvio.
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