Sentenza del 10/05/2018 n. 5533 - Comm. Trib. Prov. Catania
"Aree fabbricabili - Accertamento ici - Delibera comunale di rideterminazione valore venale - Natura presuntiva del valore di mercato"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’utilizzo, ai fini dell’accertamento ICI, di una delibera comunale successiva che rideterminava il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, sostenendo che tale applicazione avrebbe comportato una retroattività illegittima e una determinazione imperativa della base imponibile. La questione riguardava quindi la natura e l’efficacia probatoria della delibera comunale rispetto a periodi d’imposta anteriori alla sua emanazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La delibera comunale non ha natura normativa imperativa e non determina una retroattiva applicazione della base imponibile; costituisce invece una fonte presuntiva e un indice di valutazione del valore di mercato dell’area, utilizzabile dall’Amministrazione e dal giudice anche con riferimento a periodi precedenti, purché riferibile al relativo arco temporale e valutata insieme agli altri elementi del caso. La sua funzione è stata ritenuta analoga, sul piano probatorio, a quella degli studi di settore.
Norme richiamate
Articolo 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 446/1997
La disposizione consente al Comune di determinare periodicamente, per zone omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Tali valori non costituiscono una base imponibile rigida e inderogabile, ma possono fungere da parametro presuntivo per l’attività di accertamento e per la valutazione giudiziale.
Massime di principio
- Una delibera comunale che determina i valori venali delle aree fabbricabili non vincola automaticamente il contribuente né impone in modo assoluto la base imponibile, ma costituisce un elemento presuntivo utilizzabile per stimare il valore di mercato.
- Il riferimento a una delibera successiva non integra necessariamente un’applicazione retroattiva illegittima: la delibera può essere utilizzata come indice probatorio anche per periodi precedenti, se il valore indicato è ragionevolmente riferibile alla situazione economica e urbanistica del periodo accertato.
- Il contribuente può contestare la stima comunale fornendo elementi concreti sul diverso valore dell’area, come caratteristiche urbanistiche, ubicazione, superficie, vincoli, stato delle opere di urbanizzazione, comparabili di mercato o effettive difficoltà edificatorie.
- L’Amministrazione non può fondare l’accertamento esclusivamente sull’esistenza della delibera quando siano stati dimostrati elementi specifici idonei a smentire il valore presunto; la delibera è un parametro di valutazione e non una prova assoluta.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra applicazione retroattiva di una norma impositiva, normalmente non consentita, e utilizzo retroattivo di un criterio presuntivo o di una fonte di prova, che può essere ammesso se adeguatamente collegato al periodo d’imposta.
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