Regolamento (UE) 2025/471
Regolamento delegato (UE) 2025/471 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/137 per quanto riguarda l'applicazione di determinati obblighi in materia di trasmissione dei dati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinvia o scagliona ulteriormente l’applicazione della NACE Rev. 2.1 per una serie di obblighi di trasmissione dei dati previsti da diversi atti statistici UE. La misura mira a consentire a fornitori di dati e amministrazioni statistiche un adeguamento praticabile alla classificazione aggiornata, senza introdurre oneri aggiuntivi considerevoli. Le nuove date variano a seconda del settore e, in alcuni casi, di singoli allegati o disposizioni dei regolamenti interessati.
Modifica le date di applicazione della NACE Rev. 2.1 per taluni obblighi di trasmissione dei dati previsti da diversi regolamenti statistici dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, agli Stati membri e, in via indiretta, ai soggetti tenuti a fornire dati statistici nell’ambito dei regolamenti UE elencati nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/137 come modificato. L’intervento riguarda esclusivamente la decorrenza di applicazione della classificazione aggiornata NACE Rev. 2.1 per specifici obblighi di trasmissione dei dati relativi a periodi di riferimento indicati nel testo. Non incide sulla classificazione in sé, ma sul suo uso temporale in numerosi settori statistici; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle date di applicazione della NACE Rev. 2.1 per taluni obblighi di trasmissione dei dati
Il regolamento delegato (UE) 2025/471 interviene sul regolamento delegato (UE) 2023/137, che aveva aggiornato la classificazione statistica NACE Rev. 2 alla nuova NACE Rev. 2.1. La finalità dichiarata è consentire un passaggio più graduale e praticabile alla classificazione aggiornata per numerosi obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla normativa statistica dell’Unione.
Il testo muove dal presupposto che la globalizzazione e la digitalizzazione abbiano mutato profondamente il modo in cui le attività economiche forniscono beni e servizi, rendendo necessario l’aggiornamento della classificazione per mantenerne comparabilità e coerenza con gli standard internazionali. La Commissione richiama inoltre l’esistenza di una tabella di concordanza e di note esplicative rese disponibili agli utenti per facilitare il confronto tra vecchia e nuova classificazione.
Ambito e logica dell’intervento
Il regolamento non modifica la struttura della NACE Rev. 2.1, ma soltanto la decorrenza della sua applicazione con riferimento a specifici obblighi di trasmissione dei dati contenuti in vari regolamenti settoriali. La logica è quella di differire l’uso della nuova classificazione in funzione dei singoli ambiti statistici, così da agevolare l’adeguamento dei fornitori di dati e delle amministrazioni statistiche.
La Commissione afferma espressamente che, data la granulosità simile della classificazione aggiornata rispetto alla precedente, la modifica non comporta un onere aggiuntivo considerevole per gli Stati membri o per i rispondenti.
Regolamenti e settori interessati
Il nuovo articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/137 elenca in modo puntuale i regolamenti UE interessati e le rispettive decorrenze. Le date si applicano, salvo diversa indicazione, alla trasmissione dei dati relativi ai periodi di riferimento che iniziano nelle date indicate o successivamente.
Per il regolamento (CE) n. 530/1999, il differimento riguarda due serie di statistiche del lavoro:
- le statistiche sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni, dal 1o gennaio 2026;
- le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, dal 1o gennaio 2028.
Per il regolamento (CE) n. 2150/2002, la decorrenza è fissata al 1o gennaio 2026. Lo stesso termine si applica al regolamento (CE) n. 453/2008, al regolamento (UE) n. 70/2012 e a diversi moduli del regolamento (UE) n. 691/2011, ossia:
- conti delle emissioni atmosferiche;
- imposte ambientali ripartite per attività economica;
- conti delle spese per la protezione dell’ambiente;
- conti del settore dei beni e dei servizi ambientali;
- conti dei flussi fisici d’energia.
Per il regolamento (CE) n. 450/2003, la data è il 1o gennaio 2027. La stessa decorrenza è prevista per il regolamento (CE) n. 1099/2008 e per il regolamento (CE) n. 1338/2008, limitatamente a:
- allegato II, settore assistenza sanitaria, tema "spesa per l’assistenza sanitaria e relativo finanziamento";
- allegato IV, settore infortuni sul lavoro.
Settori con decorrenze più avanzate
Alcuni atti ricevono applicazioni più tardive della NACE Rev. 2.1. In particolare:
- il regolamento (CE) n. 138/2004 decorre dal 1o gennaio 2028;
- il regolamento (CE) n. 1552/2005 decorre dal 1o gennaio 2030;
- l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1091 decorre dal 1o gennaio 2030.
Per il regolamento (UE) n. 549/2013, la disposizione riguarda l’allegato B e si applica alle trasmissioni dei dati a decorrere dal 1o settembre 2029.
Per il regolamento (UE) 2019/1700, la decorrenza è articolata per dominio:
- forze di lavoro e reddito e condizioni di vita: 1o gennaio 2026;
- istruzione e formazione: 1o gennaio 2028;
- consumi e uso del tempo: 1o gennaio 2030;
- salute: 1o gennaio 2031.
Per il regolamento (UE) 2019/2152, il testo distingue tra diverse lettere dell’articolo 6:
- paragrafo 1, lettera a): dal 1o gennaio 2025, con riferimento ai dati rapportati all’anno 2025;
- paragrafo 2, lettera c): dal 1o gennaio 2026 per i periodi di riferimento che iniziano da tale data;
- paragrafo 2, lettere b) e d): dal 31 dicembre 2026 per i periodi di riferimento che terminano in tale data o successivamente.
Infine, per l’articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2379, la NACE Rev. 2.1 si applica dal 1o gennaio 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per avvocati, commercialisti e soggetti che assistono imprese o enti obbligati alla reportistica statistica, il punto centrale è il calendario differenziato di applicazione della NACE Rev. 2.1. Occorre verificare, per ciascun obbligo di trasmissione dei dati, se la base normativa rientri tra quelle elencate e quale sia la data corretta di passaggio alla nuova classificazione, tenendo conto della regola del "periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente" oppure, in alcuni casi, della diversa formulazione riferita a periodi che terminano in una certa data.
Il regolamento assume rilievo soprattutto per la pianificazione degli adempimenti statistici, l’adeguamento dei sistemi di classificazione interna delle attività economiche e la coerenza tra reporting aziendale e richieste delle autorità statistiche nazionali ed europee.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/137
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/137, introducendo una disciplina differenziata della decorrenza di applicazione della NACE Rev. 2.1 per specifici obblighi di trasmissione dei dati previsti da vari regolamenti UE.
Differimento per statistiche del lavoro e dei costi del lavoro
Per il regolamento (CE) n. 530/1999, la NACE Rev. 2.1 si applica dal 1o gennaio 2026 per le statistiche sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni, e dal 1o gennaio 2028 per le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, con riferimento ai periodi di riferimento che iniziano in tali date o successivamente.
Differimenti per statistiche economiche, ambientali e sociali
Sono fissate diverse decorrenze: 1o gennaio 2026 per i regolamenti (CE) n. 2150/2002 e n. 453/2008, nonché per più moduli del regolamento (UE) n. 691/2011 e per il regolamento (UE) n. 70/2012; 1o gennaio 2027 per il regolamento (CE) n. 450/2003, per il regolamento (CE) n. 1099/2008 e per specifici allegati del regolamento (CE) n. 1338/2008; 1o gennaio 2028 per il regolamento (CE) n. 138/2004; 1o gennaio 2030 per il regolamento (CE) n. 1552/2005. Le decorrenze valgono, salvo diversa indicazione, per i periodi di riferimento che iniziano da tali date in poi.
Statistiche sanitarie e infortuni sul lavoro
Per il regolamento (CE) n. 1338/2008, la nuova classificazione si applica dal 1o gennaio 2027 per l’allegato II, settore assistenza sanitaria, tema "spesa per l’assistenza sanitaria e relativo finanziamento", e per l’allegato IV, settore infortuni sul lavoro.
Conti ambientali
Per il regolamento (UE) n. 691/2011, la NACE Rev. 2.1 si applica dal 1o gennaio 2026 ai moduli relativi ai conti delle emissioni atmosferiche, alle imposte ambientali ripartite per attività economica, ai conti delle spese per la protezione dell’ambiente, ai conti del settore dei beni e dei servizi ambientali e ai conti dei flussi fisici d’energia.
Conti economici europei e statistiche agricole
Per il regolamento (UE) n. 549/2013, l’allegato B si applica alle trasmissioni dei dati a decorrere dal 1o settembre 2029. Per l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1091, la decorrenza è fissata al 1o gennaio 2030.
Statistiche sociali e imprese
Per il regolamento (UE) 2019/1700, la NACE Rev. 2.1 si applica: dal 1o gennaio 2026 ai domini forze di lavoro e reddito e condizioni di vita; dal 1o gennaio 2028 al dominio istruzione e formazione; dal 1o gennaio 2030 ai domini consumi e uso del tempo; dal 1o gennaio 2031 al dominio salute.
Statistiche sulle imprese
Per il regolamento (UE) 2019/2152, la decorrenza è differenziata: articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dal 1o gennaio 2025 per i dati rapportati all’anno 2025; articolo 6, paragrafo 2, lettera c), dal 1o gennaio 2026 per i periodi di riferimento che iniziano da tale data; articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e d), dal 31 dicembre 2026 per i periodi che terminano in tale data o successivamente.
Statistiche agricole integrate
Per l’articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2379, la NACE Rev. 2.1 si applica dal 1o gennaio 2030 per la trasmissione dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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