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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28763/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché fondati su motivi del tutto estranei al giudizio e privi di correlazione con la motivazione della sentenza della Corte di appello. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, condannati in primo grado dal Tribunale di Foggia e con decisione confermata in appello dalla Corte di appello di Bari, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. I motivi dedotti risultano tuttavia inconferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: il primo lamentava il mancato accoglimento di un'eccezione di incompetenza territoriale riferita però a un diverso procedimento e a un soggetto estraneo al giudizio; il secondo censurava un preteso giudicato cautelare formatosi in favore di altro soggetto non imputato nel presente processo; il terzo contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche ancora con riferimento a tale diverso soggetto. La Corte rileva inoltre che la questione di incompetenza territoriale non era stata devoluta in appello, sicché non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma non applicato in modo decisivo; la Corte evidenzia la totale inconferenza delle doglianze rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 438, comma 6-bis, c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non entra nel merito della censura perché riferita a un diverso procedimento e priva di attinenza con la causa.

  • art. 21 c.p.p.

    Citato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisorio nella motivazione della Corte.

  • art. 23 c.p.p.

    Citato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisorio nella motivazione della Corte.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la censura è dichiarata inammissibile perché riferita a soggetto e procedimento diversi.

  • art. 544 c.p.p.

    Citato nel terzo motivo di ricorso; la Corte ne rileva l'estraneità rispetto alla vicenda concreta dedotta.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso, ma la censura è giudicata aspecifica e inconferente.

  • art. 62-bis c.p.

    Citato nel terzo motivo di ricorso in tema di attenuanti generiche, ma riferito a un soggetto estraneo al processo.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte richiama la regola secondo cui non possono dedursi in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Unitamente all'art. 606, comma 3, c.p.p., fonda il principio di preclusione alla deduzione in cassazione di questioni non devolute in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, ossia non prospettate nei motivi di appello, salvo i limiti previsti dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono del tutto inconferenti rispetto alla sentenza impugnata o riferiti a procedimenti e soggetti diversi da quelli oggetto del giudizio.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e correlate alla motivazione della decisione impugnata; la mera evocazione di norme processuali o di precedenti relativi ad altri procedimenti non integra un motivo ammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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