Cassazione Penale, Ordinanza n. 14061/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 27/11/2024 con cui il tribunale di sorveglianza di Messina aveva negato la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Dal testo emerge che il ricorso censurava la mancata concessione della misura alternativa, prospettando ragioni che attaccavano il modo in cui il giudice di merito aveva esercitato la propria discrezionalità e valutato la pregressa fallita sperimentazione della medesima misura. La Corte rileva però che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità, perché mirano a contestare valutazioni discrezionali adeguatamente motivate dal giudice di sorveglianza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che le censure proposte, relative alla mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, investono profili di merito e la discrezionalità attribuita dalla legge alla magistratura di sorveglianza; inoltre, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata, con riferimento anche alla pregressa fallita sperimentazione della misura alternativa. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte censure dirette a rimettere in discussione valutazioni di merito rimesse alla discrezionalità del giudice di sorveglianza, quando la decisione sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del tribunale di sorveglianza.
- La pregressa sperimentazione negativa della medesima misura alternativa costituisce elemento motivazionale idoneo a sorreggere il diniego della sua successiva concessione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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