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Sentenza

Sentenza n. 2249/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della determinazione dirigenziale n. repertorio CI/2036/2025 del 02.07.2025, n. protocollo CI/147674/2025 del 02.07.2025, notificata il 23.07.2025, con cui Roma Capitale ha ordinato a Domina S.r.l., in qualità di occupante senza titolo e responsabile, nonchè ad ANAS S.p.A., in qualità di proprietario non responsabile, la rimozione o la demolizione, entro giorni 90 dalla notifica, delle opere abusivamente realizzate a Roma, Circonvallazione Orientale n. 4708 (Foglio 977, Particella 481);

Giustizia amministrativa202514171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine di rimozione o demolizione di opere abusive, rivolto a una società occupante senza titolo e ritenuta responsabile e ad ANAS S.p.A. quale proprietaria non responsabile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

ANAS S.p.A. ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale le aveva ordinato, insieme alla società occupante senza titolo e ritenuta responsabile, la rimozione o demolizione di opere abusivamente realizzate. Ha dedotto: la nullità del provvedimento per mancata sottoscrizione; la nullità per contraddittoria identificazione dell’area interessata dall’abuso; il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere proprietaria dell’area; e l’illegittimità dell’ordine nella parte in cui era rivolto anche al proprietario non responsabile, assumendo che l’art. 35 del d.P.R. 380/2001 consentirebbe di ordinare la demolizione soltanto al responsabile dell’abuso. Nel corso del giudizio, dopo un rinvio disposto per integrare la documentazione relativa alla notificazione del ricorso a Roma Capitale, ANAS ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione né della fase cautelare né del merito e ha rinunciato al ricorso e alla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia manifestata da ANAS non ha prodotto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a., poiché il procuratore della ricorrente non disponeva di una procura speciale alla rinuncia agli atti. Tuttavia, la dichiarazione di non avere più interesse alla definizione del giudizio ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando l’improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il Collegio non ha quindi esaminato le censure di merito. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a.

    La rinuncia agli atti non determina l’estinzione del giudizio quando il procuratore non dispone di procura speciale alla rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La rinuncia o dichiarazione del ricorrente da cui emerga il venir meno dell’interesse alla decisione può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai destinatari dell’ordine di demolizione, ma il TAR non ha esaminato la censura per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio ha definito il giudizio in forma semplificata, dopo avere dato alle parti il relativo avviso.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando la rinuncia agli atti non può produrre l’estinzione del giudizio per mancanza di procura speciale.
  • La rinuncia agli atti del giudizio formulata dal difensore privo di procura speciale non determina l’estinzione del processo; essa può tuttavia essere valutata quale manifestazione del venir meno dell’interesse alla decisione e condurre all’improcedibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le censure di legittimità dedotte contro il provvedimento impugnato non devono essere esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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