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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15303/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente di un'unione di comuni, già responsabile di posizione organizzativa e dei servizi finanziario e tributi, dopo una sospensione cautelare dal servizio per un procedimento penale concluso con assoluzione definitiva, era stata riassegnata a mansioni dell'anagrafe, protocollo, stato civile e cimiteriali senza incarichi organizzativi, deleghe o poteri di firma. Il Tribunale aveva accertato il demansionamento ma aveva respinto le domande risarcitorie; la Corte d'appello, ritenendo superata l'eccezione di giudicato interno e valorizzando le risultanze testimoniali e la declaratoria contrattuale della categoria D, aveva condannato l'ente al risarcimento dei danni da demansionamento, quantificati in euro 38.940,00, rigettando l'appello incidentale dell'ente. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno e ultrapetizione, sostenendo che la lavoratrice avesse fondato il danno solo sulla mancata attribuzione della posizione organizzativa; 2) violazione delle norme su danno e onere della prova per asserita carenza di allegazioni specifiche; 3) violazione delle regole sulle prove, per avere la Corte territoriale dato rilievo alle testimonianze; 4) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e del CCNL, contestando la ricostruzione del demansionamento e la comparazione con le mansioni della categoria D.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutte e quattro le censure: la prima perché non sussisteva giudicato interno sul rigetto delle domande risarcitorie, trattandosi di capi privi di autonoma decisione rispetto all'accertamento del demansionamento; la seconda perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza; la terza perché mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità; la quarta perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sul confronto tra le mansioni effettivamente svolte e i contenuti professionali propri della categoria D, con esclusione del contenuto specialistico e della responsabilità richiesti dalla declaratoria contrattuale. È stata quindi confermata la condanna al risarcimento del danno da demansionamento e poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    impone l'assegnazione del dipendente pubblico a mansioni coerenti con l'inquadramento; la sua violazione integra demansionamento risarcibile

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato interno e sull'interesse ad agire

  • art. 112 c.p.c.

    evoca il divieto di ultrapetizione e il rispetto del devolutum, ma nel caso non è stata ravvisata violazione

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulle prove è inammissibile quando mira solo a contestare la valutazione del materiale istruttorio svolta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    il libero convincimento del giudice di merito non è sindacabile in cassazione come rivalutazione delle prove

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in relazione alla risarcibilità del danno conseguenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale regola sull'onere della prova dei danni allegati

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere la formazione del giudicato interno sulle sole premesse logiche del rigetto

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato interno

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere l'acquiescenza e il giudicato interno

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorrente ha qualificato i motivi come vizi processuali, ma la Corte ha rilevato che si trattava in sostanza di contestazioni inammissibili

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    l'omessa trascrizione o sintesi del ricorso introduttivo di primo grado impedisce il controllo delle allegazioni poste a base della domanda

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 3 CCNL 31.3.1999

    richiamato per la definizione del contenuto professionale della categoria D

  • Allegato A CCNL 31.3.1999

    utilizzato per individuare i tratti della categoria D e verificare la dequalificazione

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza, cioè su decisioni dotate di propria individualità e suscettibili di stare da sole; non si forma sulle mere premesse logiche o sui presupposti fattuali di una statuizione impugnata.
  • Quando è impugnato il capo che rigetta la domanda risarcitoria, non può dirsi coperto da giudicato il solo passaggio motivazionale con cui il giudice di primo grado aveva negato uno dei presupposti del danno, se tale passaggio non integra un capo autonomo.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o del merito dell'apprezzamento istruttorio; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove fuori dai limiti legali o attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
  • La censura per difetto di allegazione o di specificità della domanda risarcitoria deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti processuali rilevanti, nei limiti dell'autosufficienza del ricorso.
  • Nel pubblico impiego, la verifica del demansionamento richiede il confronto tra le mansioni concretamente svolte e quelle proprie dell'area di inquadramento secondo la disciplina contrattuale collettiva; il rilievo della dequalificazione non dipende solo da deleghe, poteri di firma o responsabilità formali, ma dal contenuto specialistico, dalla complessità e dal grado di responsabilità effettivamente richiesti dalle mansioni.
  • Il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni, purché la parte alleghi e dimostri elementi fattuali idonei a inferire la lesione della professionalità o dell'immagine lavorativa, quali durata, modalità dell'assegnazione e visibilità esterna della nuova collocazione.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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